Intelligenza artificiale: qual è l’evoluzione del quadro normativo comunitario?

Intelligenza artificiale: qual è l’evoluzione del quadro normativo comunitario?

Introduzione

Fino a qualche anno fa, l’intelligenza artificiale costituiva un miraggio, una sorta di esperimento fantascientifico: difficile ai più immaginare l’esistenza di mezzi di trasporto privi di conducente, di robot dalle sembianze e dalle abilità prettamente umane, di macchine in grado di interagire con il mondo esterno, reale o virtuale. All’apparenza, potrebbe trattarsi del frutto dell’immaginazione di celebri registi cinematografici come Steven Spielberg o George Lucas. Eppure sembra che, soprattutto negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale rappresenti un valido aiuto alla risoluzione di alcuni dei più significativi problemi della società. Per questo, l’Europa, con un quadro strategico sempre più particolareggiato, intende infondere nei cittadini la fiducia necessaria perché vengano accettate soluzioni incentrate sull’intelligenza artificiale.

Fantascienza o realtà?

Già da qualche anno, alcune delle più importanti realtà del settore economico a livello globale si affidano a meccanismi che impiegano tecniche di intelligenza artificiale. Il colosso automobilistico Tesla, attraverso la funzionalità Smart Summon, consente al veicolo di raggiungere il conducente utilizzando il GPS del cellulare, evitando eventuali ostacoli e arrestandosi qualora necessario. Il robot umanoide Sophia della Hanson Robotics è capace di interloquire e rispondere a domande anche attraverso una sorprendente mimica facciale. Il consorzio Rosenergoatom, l’operatore principale di stazioni elettriche nucleari della Federazione Russa, si affida a macchine che impiegano sistemi di manutenzione di natura predittiva.

Il quadro normativo comunitario

Dopo circa due anni dall’emanazione del Libro Bianco sull’intelligenza artificiale, pubblicato a valle di un percorso che era già stato avviato con le Linee Guida etiche per un’IA affidabile - che auspicavano un sistema di intelligenza artificiale lecito, etico e robusto dal punto di vista tecnico – e che indicava gli obiettivi da perseguire per la creazione di un quadro giuridico ed economico per accogliere la tecnologia e gestirne i rischi, il 21 aprile scorso, la Commissione Europea ha emanato la proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione”.

La proposta stabilisce norme armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso di sistemi di IA nell'Unione secondo un approccio proporzionato basato sul rischio, individuando tre differenti livelli:

  • inaccettabile: di conseguenza i sistemi che presentano tale grado di pericolosità sono da considerarsi vietati, basti pensare alle pratiche manipolatorie del comportamento degli individui, in particolare di quelli vulnerabili, come bambini e soggetti affetti da disabilità o alle modalità di sfruttamento delle informazioni sui soggetti, utilizzati per eseguire il social scoring o per la sorveglianza di massa;
  • alto: si tratta di sistemi che comportano rischi significativi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone. Tali sistemi di IA dovranno soddisfare una “serie di requisiti obbligatori orizzontali per un'IA affidabile e seguire procedure di valutazione della conformità prima che tali sistemi possano essere immessi sul mercato dell'Unione” (Paragrafo 1.1 della Relazione di Contesto della Proposta );
  • basso: si tratta di pratiche che, rispetto ad altre che non impiegano tecniche di intelligenza artificiale, non determinano rischi particolari per i diritti fondamentali della persona.

La Proposta, inoltre, attribuisce alla Commissione l’obbligo di controllare la Banca dati dell’Unione Europea, deputata a contenere i sistemi di intelligenza artificiale che siano stati classificati quali “ad alto rischio”, (identificazione biometrica e categorizzazione dell’individuo; istruzione e formazione professionale; gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo), con la finalità di garantire trasparenza nei confronti degli utenti e facilitare l’operato di controllo sia delle istituzioni comunitarie – e della Commissione in particolare – sia degli Stati Membri. In ciò, si ravvisa un ulteriore analogia con quanto statuito all’interno del GDPR, all’interno del quale sistemi di trasparenza nei confronti degli utenti e degli interessati sono espressamente individuati.

Conclusione

La proposta che ha visto la luce nell’aprile 2021 traccia una visione fiduciosa all’accelerazione degli investimenti nelle pratiche di intelligenza artificiale e pone le basi affinché le istituzioni europee e gli Stati membri collaborino nell’attuazione di azioni congiunte, eliminando definitivamente, per quanto possibile, la frammentazione dei programmi di finanziamento e delle iniziative assunte singolarmente dai paesi europei. Peraltro, la scelta della fonte del Regolamento, quale atto legislativo vincolante immediatamente applicabile nel territorio dell’Unione, è sinonimo inequivocabile del progetto garantista ed antropocentrico di tutela dell’individuo.

Avv. Rossella Bucca e Dott. Lorenzo Pinci

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