Inefficacia del decreto ingiuntivo

Inefficacia del decreto ingiuntivo

Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., secondo cui il decreto ingiuntivo diviene inefficace se non notificato entro 60 giorni dalla sua emissione, detta inefficacia è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.. Lo ha sancito la Suprema Corte con ordinanza n. 1509 del 21.1.2019. 

Avv. Daniele Franzini

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori