In presenza di rapporti di lavoro unitariamente gestiti da un gruppo di imprese, la procedura di licenziamento collettivo deve riguardare tutto il gruppo

In presenza di rapporti di lavoro unitariamente gestiti da un gruppo di imprese, la procedura di licenziamento collettivo deve riguardare tutto il gruppo
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore addetto a funzioni di responsabile del settore informatico veniva assunto alle dipendenze di una azienda industriale che avviava una procedura di licenziamento collettivo all’esito della quale veniva licenziato. Nell’impugnare il licenziamento il lavoratore deduceva che il proprio rapporto di lavoro era imputabile ad un gruppo societario in ragione delle commistioni che avevano caratterizzato lo svolgimento del suo contratto. La Corte di Appello di Roma nel ritenere che il rapporto di lavoro era imputabile al gruppo societario dichiarava l'illegittimità del recesso in quanto riteneva che la individuazione delle esigenze tecnico produttive  della procedura collettiva indicate nella comunicazione preventiva erano stati limitati alla sola realtà aziendale della formale datrice di lavoro, senza  alcun riferimento alle altre società del Gruppo, dove pur continuavano ad essere svolte le funzioni di IT. La Corte di Cassazione con sentenza del 9 gennaio 2019 n. 267 ha respinto il ricorso delle società ricorrenti dopo aver esposto l’evoluzione della propria giurisprudenza in materia di gruppo che, inizialmente limitata alla rilevazione della patologia nell’ambito del fenomeno “gruppo di imprese”, si è evoluta al fine di riconoscere la  codatorialità in capo ad un gruppo genuino di società, che può esprimersi anche attraverso l’utilizzazione promiscua del medesimo lavoratore. Nel respingere il ricorso la Cassazione ha, quindi, precisato che è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi. La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone – come accertato dalla sentenza della Corte di Appello -  l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione. L’accertata codatorialità determina quindi che la verifica della legittimità del licenziamento deve essere effettuata con riferimento al gruppo.
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