Avv. Daniele Franzini
La banca che concede nuovo credito all’impresa in crisi, deve informare il fideiussore del peggioramento delle condizioni economico – finanziarie, pena la perdita della garanzia.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32774 del 13 Dicembre 2019.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un istituto bancario che aveva concesso credito ad una società in accomandita semplice che versava in una condizione di crisi economico-finanziaria. Il ricorrente, che non aveva informato i fideiussori della situazione economica di tale impresa, al momento dell’escussione della fideiussione a garanzia di quel debito, vedeva negarsi tale richiesta. In particolare, i garanti avevano lamentato la carenza di informazione, da parte dell’istituto di credito erogante, sullo stato di crisi in cui versava la società garantita.
Per tale motivo, la banca, soccombente sia in primo grado che in appello, proponeva ricorso in Cassazione.
Come è noto, gli articoli 1175 e 1375 c.c. obbligano il creditore e il debitore a “comportarsi secondo le regole della correttezza” e a “eseguire il contratto secondo buona fede”.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, “il principio di correttezza e buona fede richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore, in virtù di un dovere di solidarietà fondato sull’articolo 2 della Costituzione, che impone a ciascuna parte il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge”.
Sempre secondo la Corte, l’art. 1956 c.c. è una norma posta a tutela del fideiussore poiché obbliga il creditore garantito a dargli tempestiva notizia della situazione di rischio in cui versa il debitore principale.
Pertanto, nell’ordinanza de qua, la Corte ha stabilito che se la banca concede nuovi finanziamenti ad un’impresa in stato di crisi, senza previamente informarne i fideiussori, essa perde la garanzia connessa, con conseguente onere della prova di tale obbligo informativo gravante sull’istituto di credito.
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