Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Vimeo (Sentenza 693/2019 del 10.1.2019)

Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Vimeo (Sentenza 693/2019 del 10.1.2019)
Avv. Alessandro La Rosa Nel 2012 RTI (società del Gruppo Mediaset) accertava la presenza di centinaia di brani estratti da notissime trasmissioni delle reti Mediaset ed abusivamente caricati dagli utenti e pubblicati attraverso la piattaforma gestita dalla VIMEO LLC. Nonostante una diffida e la pendenza del giudizio promosso davanti alla Corte romana, i brani abusivamente pubblicati sono diventati, nel tempo, più di due mila. I principi affermati dal Tribunale delle Imprese di Roma con la sentenza in commento sono in piena sintonia con l’orientamento della Corte di Giustizia UE. I provider con “ruolo attivo” non possono beneficiare del regime di esenzione di responsabilità previsto dalla Direttiva e-commerce (2000/31). Questo principio è stato affermato tra gli altri nel caso C-324/09 L’Oréal c. eBay (“Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31” punti 116 e 117) e nel caso C-610/15, caso Stichting v. Ziggo dove la Corte di Giustizia UE ha affrontato la questione se la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, configurino un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 affermando che la detta questione vada risolta avendo riguardo al comportamento concreto dei suoi amministratori il cui comportamento rileva nella misura in cui “detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell’opera diffusa (punto 26) […]. E’ rilevante a tal fine il fatto che benché “le opere così messe a disposizione degli utenti della piattaforma di condivisione online TPB sono state messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di quest’ultima, bensì dai suoi utenti. Tuttavia detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent” (punto 36). Rileva altresì il fatto che “la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un’opera sia inserita nella categoria adatta” (punto 37). I Giudici capitolini hanno posto alla base della decisione in commento l’analisi di elementi fattuali, constatando che Vimeo non si è limitata alla fornitura di servizi di stoccaggio di informazioni (che è la figura di hosting provider neutro e passivo prevista dall’articolo 14 della direttiva cit.), proprio in ragione dei complessi servizi aggiuntivi che fornisce ai suoi utenti. Ed hanno chiarito che i concetti di “consapevolezza” o “controllo” presenti nella direttiva e-commerce (cfr. art. 14) non presuppongono “una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”. Un altro importante principio stabilito dai Giudici romani è che Vimeo ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del settore, incorrendo in quella specifica forma di responsabilità che il Tribunale qualifica “da contatto sociale” e che Vimeo avrebbe rispettato solo qualora si fosse comportata “secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”. Tale principio è pienamente aderente al parere reso dall’Avvocato Generale l’8 febbraio 2017 (Causa C‑610/15, Stichting Brain punti 70.6 e 70.13) secondo il quale sugli intermediari di servizi della rete incombe un “obbligo di cooperazione nella lotta contro le violazioni dei diritti d’autore” In particolare, afferma l’AG, “occorre altresì notare che la normativa relativa ai servizi della società dell’informazione, ossia principalmente Internet, è particolarmente concepita per tale modello di funzionamento il quale prevede, segnatamente, che i prestatori intermediari non sono responsabili per i contenuti, ma impone agli stessi taluni obblighi di cooperazione nella lotta contro i contenuti illeciti”, punto 19) rilevando che “le deroghe in materia di responsabilità dei prestatori intermedi previste dalla direttiva 2000/31 costituiscono uno degli elementi dell’equilibrio tra i vari interessi in gioco che rappresenta tale direttiva, ai sensi del considerando 41 della stessa. Tali deroghe, nell’ambito di tale equilibrio, devono essere controbilanciate non solo dall’assenza di responsabilità dei prestatori intermedi nel violare la legge, ma anche dalla loro cooperazione al fine di evitare o prevenire tali infrazioni. Essi non possono sottrarsi a tale obbligo invocando, in funzione delle circostanze né il carattere troppo restrittivo delle misure, né la loro inefficacia”. Vimeo quindi è stata giudicata responsabile a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti d’autore” spettanti a Mediaset e dovrà anche ottemperare ad uno specifico obbligo di “rimozione immediata” in relazione a tutti i brani video che in futuro dovessero essere caricati dagli utenti, a condizione che siano estratti dai medesimi programmi televisivi oggetto della causa. Pena il pagamento di una penale di 1000,00 euro per ogni violazione ed un’altra di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo. Oltre alla condanna della società americana al risarcimento di 8,5 milioni di euro. Anche su questo punto la Corte capitolina ha fatto esatta applicazione sia del dato normativo che della giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia UE che impongono espressamente all’intermediario di agire da operatore diligente anche in ottica di prevenzione rispetto a specifici casi di illecito, impedendone la ripetizione. Tanto emerge univocamente sia dal considerando 47 della Direttiva 2000/31/CE, ove si legge che il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza “non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici”, che dall’articolo 15 della detta direttiva (e dall’art. 17 del decreto leg. 20037/70) che infatti vietano l’imposizione solo di un obbligo “generale” di sorveglianza ed il cui contenuto sarebbe svuotato di ogni significato se si estendesse tale divieto anche ad obblighi di sorveglianza su casi specifici. Tale assunto è recepito anche dalla Corte di Giustizia Ue sia nel caso C-360/10, Netlog secondo cui ad essere vietato è solo “un sistema di filtraggio sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto, (se) illimitata nel tempo, (e se) riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema” che, da ultimo, con la sentenza del 15.9.2016, C-484/14, caso McFadden vs SonyLa Corte ha già dichiarato che le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione, come quella in causa nel procedimento principale, in sede di ottemperanza alla stessa, devono essere abbastanza efficaci da garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire che esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, , punto 62) (punto 95).
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