Il sapore di un alimento non può essere tutelato dal diritto d’autore

Il sapore di un alimento non può essere tutelato dal diritto d’autore
Avv. Alessandro La Rosa Non può essere invocata la tutela di diritto d’autore per il sapore di un alimento. A tale conclusione è giunto l’Avvocato Generale nella controversia tra due società operanti nel settore alimentare (C-310/17, Levola Hengelo contro Smilde Foods), avente ad oggetto l’assunta violazione, da parte di una delle due, del diritto d’autore in relazione al sapore di una crema spalmabile. In particolare, la società ricorrente, definendo l’oggetto del diritto d’autore relativo a un sapore come l’«impressione complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita nella bocca», ha chiesto che il sapore della crema spalmabile fosse qualificabile come opera intellettuale di diritto d’autore. Il tribunale olandese investito della controversia rigettava le richiesta di tutela autoriale avanzata dalla società attrice per carenza di motivazione: non erano stati esplicati quali elementi o quali combinazioni di sapore dovessero essere presenti al fine di conferire alla crema il carattere originario particolare e l’impronta personale richiesti dal diritto d’autore per la tutela di un’opera. Contro tale decisione, la società attrice radicava giudizio d’appello finalizzato a ribaltare la decisione e ottenere una pronuncia che, corrispondentemente a quanto avvenuto con il riconoscimento dell’odore di un profumo (sentenza Lancôme, 16 giugno 2006), riconoscesse tutela come opera letteraria, scientifica o artistica protetta dal diritto d’autore anche a un sapore. Nel giudizio d’appello si costituiva la società convenuta la quale, opponendosi alla tutelabilità del sapore, ribadiva il principio secondo cui il diritto d’autore tutelerebbe esclusivamente le opere visive e sonore, suscettibili di rappresentazione grafica. Di contro, il sapore, allo stato non rappresentabile graficamente, sarebbe caratterizzato esclusivamente dal carattere soggettivo della percezione gustativa che non consentirebbe di attribuire oggettività alla tutela autoriale reclamata. A fronte delle lacune normative e interpretative, la Corte sospendeva il procedimento chiedendo che l’Avvocato Generale formulasse un parere in relazione a diversi quesiti di diritto tra cui la possibilità che il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell’autore – fosse tutelabile dal diritto d’autore. L’avvocato Generale investito della questione, ha sviluppato il ragionamento percorrendo tre diversi livelli: il primo, relativo alla necessaria definizione unitaria tra gli Stati membri dell’opera tutelabile; il secondo relativo al carattere di originalità che deve contraddistinguere una creazione intellettuale secondo la disciplina autoriale; il terzo relativo alla qualificazione del sapore come opera non soltanto avente carattere originale, ma anche suscettibile di identificazione. In particolare, per quanto più attiene a tale ultimo punto, nucleo centrale della questione, l’Avvocato Generale ha rilevato che l’espressione «opere letterarie ed artistiche» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, «comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Lo stesso articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna contiene inoltre un elenco non esaustivo delle opere «letterarie ed artistiche» protette il quale, pur non facendo alcun riferimento ai sapori, né a opere analoghe ai sapori, quali gli odori o profumi, non li esclude espressamente. Tuttavia, nonostante ciò, sembrerebbe che l’espressione «opere letterarie ed artistiche» faccia riferimento unicamente ad opere percepibili attraverso mezzi visivi o sonori, suscettibili, pertanto, di una rappresentazione visiva, non contemplando invece le produzioni percepibili attraverso altri sensi, quali il gusto, l’olfatto o il tatto. Proprio la circostanza che il sapore rimanga confinato all’interno di una percezione meramente soggettiva, non suscettibile di essere rappresentata e, soprattutto, di essere valutata obiettivamente – essendo, quest’ultimo, esclusivamente legato al carattere soggettivo dell’esperienza gustativa – precluderebbe secondo le Conclusioni dell’Avvocato Generale la qualificazione dello stesso non soltanto come opera ai sensi della disciplina dettata in materia di diritto d’autore, ma anche di opera identificabile e distinguibile, non consentendo, pertanto, la sua proteggibilità.
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