Il noleggio di automobili munite di radioricevitori non costituisce una comunicazione non autorizzata di opere musicali al pubblico (causa C-753/18)

Il noleggio di automobili munite di radioricevitori non costituisce una comunicazione non autorizzata di opere musicali al pubblico (causa C-753/18)

Avv. Priscilla Casoni

Con sentenza del 2 aprile 2020, la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema dell’interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Infosoc 2001/29/CE e art. 8 della Direttiva sul noleggio 2006/115/CE.

La pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte suprema svedese è sorta nell’ambito di due cause per violazione di diritto d’autore intentate nei confronti di società di autonoleggio di veicoli equipaggiati con ricevitori radio e lettori CD incorporati. È stato richiesto alla Corte di valutare se il noleggio di autoveicoli muniti di radio e ricevitori, che ha consentito ai clienti di ascoltare le registrazioni musicali, costituisse una «comunicazione al pubblico».

La questione si colloca nell’ambito di controversie riguardanti, da un lato, la sussistenza di una comunicazione non autorizzata d’opere musicali al pubblico, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva Infosoc, da parte di società di noleggio di autoveicoli provvisti di impianti radio, dall’altro, la facoltà, per un ente di gestione collettiva di diritti affini di artisti interpreti o esecutori, di pretendere un’equa remunerazione da parte delle società medesime qualora il noleggio di tali autoveicoli dia luogo ad una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva sul noleggio.

Come ribadito dalla Corte, la locuzione «comunicazione al pubblico», di cui alle due menzionate disposizioni, dev’essere interpretata nel senso che possiede lo stesso significato “alla luce delle equivalenti nozioni contenute nel diritto internazionale, e in maniera tale da risultare con esse compatibile, tenendo parimenti conto del contesto in cui si collocano e delle finalità perseguite dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale” (Considerando nn. 28-29). Tale nozione consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima ad un pubblico.

Al fine di determinare se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisca un atto di comunicazione, ai sensi delle Direttive 2001/29 e 2006/115, occorre procedere ad una valutazione che tenga conto del ruolo imprescindibile dell’utente e del carattere intenzionale del suo intervento (Considerando n. 32).

Così, facendo riferimento al Considerando 27 della Direttiva InfoSoc, che ricalca la dichiarazione concordata di cui all’art. 8 del trattato OMPI sul Diritto d'Autore (“la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva”), la CGUE ha ritenuto che la fornitura di un radioricevitore, parte integrante di un autoveicolo noleggiato, che consenta di ricevere la trasmissione radiofonica terrestre senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, non costituisce «comunicazione al pubblico» di opere musicali.

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