Il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza è nullo e non temporaneamente inefficace

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza è nullo e non temporaneamente inefficace
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore veniva licenziato durante il periodo di malattia ma prima della scadenza del periodo di comporto che si perfezionava dopo la ricezione della lettera di recesso che preannunciava il licenziamento alla maturazione del periodo. La Corte d'appello di Cagliari nel respingere il gravame nel confermare la sentenza del locale Tribunale, riteneva che licenziamento non poteva ritenersi nullo ma solo meramente inefficace fino all'ultimo giorno di malattia con conseguente legittimità del recesso. La Corte di Cassazione a sezioni Unite, con sentenza del 22 maggio 2018  n. 12568, nell’accogliere il ricorso del lavoratore ha, viceversa, affermato che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva deve ritenersi nullo, per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. e non già solo meramente inefficace fino all’ultimo giorno di malattia. La Cassazione ha statuito che il differimento dell'efficacia del licenziamento sino allo scadere del  periodo di malattia riguarda le ipotesi di recesso basate su un diverso e autonomo motivo diverso dal mero protrarsi della malattia che costituisce in sé l’unica ragione del recesso.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori