Il lavoratore non può rivendicare la tutela prevista per il licenziamento per causa di nozze

Il lavoratore non può rivendicare la tutela prevista per il licenziamento per causa di nozze
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore adiva il Tribunale di Bologna impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli dopo la pubblicazione delle nozze. Il Tribunale e la Corte felsinea dichiaravano illegittimo il licenziamento ma escludevano l’applicabilità della tutela speciale che vieta a pena di nullità il licenziamento nel periodo protetto dalla pubblicazione di matrimonio fino ad un anno dalla celebrazione. La Corte di Cassazione con sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, effettuata una approfondita disamina delle decisioni della Corte Costituzionale e delle fonti internazionali, ha escluso l’applicabilità di tale tutela ai lavoratori uomini sul presupposto che la tutela accordata alle lavoratrici contraenti matrimonio è sorretta da ragioni coerenti con la realtà sociale e costituisce una giustificata misura legislativa tesa a consentire alla donna di potere coniugare il legittimo diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare. In tale prospettiva - prosegue la Cassazione - la disciplina, lungi dall’essere discriminatoria è assolutamente legittima in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni  non già di genere del soggetto ma di tutela della maternità costituzionalmente garantita.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori