Il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere una mansione estranea al suo profilo professionale

Il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere una mansione  estranea al suo profilo professionale
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore dipendente della Rai si rifiutava di dare attuazione ad un ordine del proprio superiore, consistente nella richiesta di reperimento di materiale audio, in quanto ritenuto estraneo alla propria professionalità. A fronte di tale comportamento la società irrogava al lavoratore una sanzione conservativa che veniva impugnata innanzi al Tribunale di Torino che disponeva l’annullamento della sanzione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21036 del 23 agosto 2018, nel respingere il ricorso, ha affermato  che la richiesta di svolgere compiti estranei alla qualifica attribuita consente al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost.. L’autotutela consistente nel rifiuto della prestazione  può essere infatti attuata solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.
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