La Corte di Cassazione con sentenza n. 35421 del 1 dicembre 2022 afferma che la partecipazione pubblica non sottrae l’azienda dal regime privatistico.
Un lavoratore dipendente di un’azienda cd in house adiva il Tribunale di Messina al fine di richiedere il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte e ottenere la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, riconosceva le sole differenze retributive negando il diritto al superiore inquadramento in ragione della natura della società interamente controllata dall’ente pubblico e dei vincoli al reclutamento applicabili alle amministrazioni pubbliche.
Nell’accogliere il ricorso del lavoratore che rivendicava il diritto al superiore inquadramento la Corte di Cassazione, con sentenza n. 35421 del 1 dicembre 2022, pur dando atto di contrasti nella giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile l’art. 2103 c.c. escludendo la rilevanza della normativa pubblicistica a fronte di una analisi del sistema delle fonti, della natura della società a partecipazione pubblica, della qualificazione dei rapporti di lavoro che si instaurano.
Nel richiamare il sistema normativo la Suprema Corte ha ritenuto che nessuna norma che regolamenta i rapporti del personale delle società in house prevede – come nel pubblico impiego – l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. che tra l’altro – precisa la Cassazione – non determina una novazione del rapporto.
L’eventuale svolgimento di mansioni superiori, pertanto, non determina la nullità della pattuizione individuale ma incide esclusivamente nei rapporti tra la società e gli amministratori potendo rilevare ai fini del danno erariale.
Avv. Nicoletta Di Lolli