Il “DSA”: servizi intermediari online e profili di interazione con la Direttiva Copyright

Il “DSA”: servizi intermediari online e profili di interazione con la Direttiva Copyright
La Proposta di Regolamento (“Digital Service Act”), adottata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2020, rappresenta una misura chiave nell'ambito della strategia europea per il digitale. La proposta ha il pregio di individuare precise categorie di prestatori di servizi di intermediazione online ai quali si applica un regime di responsabilità "scalare".

Con la pubblicazione della Proposta di Regolamento relativa ad un mercato unico dei servizi digitali (c.d. Digital Service Act, in seguito, “DSA” o “Regolamento”), l’Unione europea ha ulteriormente confermato la necessità di arginare il fenomeno sempre crescente della diffusione online di contenuti illeciti.

In passato, sono stati regolati alcuni aspetti della responsabilità dei fornitori di servizi digitali con la Direttiva 2000/31/CE, c.d. Direttiva e-Commerce, della quale il Regolamento rappresenta l’evoluzione. Le previsioni contenute nella Direttiva e-Commerce appaiono oggi per certi versi inidonee a regolare nuove forme di proliferazione di contenuti illeciti online anche in considerazione del particolare impatto che le piattaforme digitali – specialmente quelle di grandi dimensioni – hanno avuto nel quadro politico-economico degli ultimi 20 anni.

Il Regolamento si inserisce, quindi, nel solco della Direttiva e-Commerce della quale nella prima formulazione proposta dalla Commissione UE sembra voler conservare l’impianto normativo relativo alla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, peraltro oggetto già di numerose e importanti interpretazioni della Corte di Giustizia UE.

Il Regolamento mira a garantire una maggiore armonizzazione di tali norme, integrando e chiarendo tali disposizioni in coerenza con quelle di natura settoriale e aventi ad oggetto determinate categorie di contenuti online tra cui, inter alia, la normativa europea relativa alle violazioni online di contenuti protetti da diritti d’autore, come si vedrà nel prosieguo del presente contributo.

L’obiettivo di introdurre un quadro orizzontale valevole per ogni categoria di contenuto accessibile online non poteva prescindere da una definizione univoca ed armonizzata dei soggetti protagonisti di tale evoluzione digitale.

In particolare, il DSA introduce un regime di responsabilità “a scala” ovvero un regime di responsabilità differenziata basato su obblighi di due diligence da applicarsi a specifiche categorie di servizi di intermediazione online. Ad un primo e più ampio livello definitorio si applica un nucleo normativo comune che andrà poi ad integrarsi con una serie di obblighi e norme di dettaglio rivolte a sottocategorie corrispondenti a successivi livelli definitori.

La prima e più ampia categoria è costituita dai servizi di intermediazione ovvero i servizi di semplice trasporto (“mere conduit”), di memorizzazione temporanea (“caching”) e di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario su richiesta di quest’ultimo (“hosting”). A queste figure si rivolge il suddetto nucleo normativo comune contenuto nel Capo II (artt. 3-9) e nella Sezione I del Capo III (artt. 10-13) della proposta dalla Commissione.

Ulteriori norme di dettaglio sono volte a disciplinare alcuni aspetti dell’attività de: i) i prestatori di servizi di hosting, (Sezione II del capo III, artt. 14 – 15); ii) le piattaforme online (Sezione III, artt. 16 - 24); iii) le piattaforme online di dimensioni molto grandi (Sezione IV, artt. 25 - 33). La ratio di questa dettagliata regolamentazione sta nel non voler estendere alle piattaforme che prestano servizi di hosting puro obblighi eccessivamente gravosi.

Il Considerando n. 13 del DSA chiarisce che l’elemento differenziale tra i prestatori di servizi di hosting e le piattaforme online sta nel fatto che queste ultime dovrebbero essere considerate prestatori di servizi di hosting in grado non soltanto di memorizzare informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi ma anche di diffondere tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Lo stesso Considerando individua, quali esempi di piattaforme online, i social network o i mercati online. In altre parole, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico di informazioni fornite dai destinatari del servizio rappresenta una funzionalità minore e meramente accessoria di altro servizio.

Con riferimento specifico alle c.d. “very large online platforms” (piattaforme online di dimensioni molto grandi) ovvero, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del DSA, coloro “che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni”, il Regolamento, all’art. 26, pone un obbligo di valutazione dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall’uso dei loro servizi nell’Unione, da adempiere almeno una volta l’anno.

Il Regolamento pone, come anticipato, questioni di interazione con le normative comunitarie settoriali già vigenti, tra cui, per quel che ci interessa, la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva Copyright), entrata in vigore nel 2019, recentemente implementata da alcuni Stati membri (tra cui l’Italia con D. Lgs. 177/2021).

Target specifico dell’art. 17 della Direttiva Copyright sono i c.d. prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (“OCSSP”) ovvero coloro “il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro” (art. 2 n. 6 e Considerando n. 62 e n. 63 della Direttiva Copyright).

Come anche preannunciato nel Contesto della Proposta di Regolamento, il DSA andrà ad integrare la normativa settoriale esistente, che costituirà, pertanto, lex specialis. Da ciò deriva che anche la regolamentazione contenuta nell'art. 17 della Direttiva Copyright per gli OCSSP sarà verosimilmente considerata lex specialis, una volta che il DSA diventerà operativo.

La natura di lex specialis della normativa comunitaria in materia di Copyright sembrerebbe peraltro corroborata da uno dei Considerando del DSA, il n. 11, secondo cui: “è fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate”.

La citata struttura scalare del Regolamento, secondo cui al soggetto definito in via generale si applica il solo nucleo normativo comune – quindi, evidentemente, un minor numero di norme – mentre ai soggetti corrispondenti a successivi e più specifici livelli definitori si applicano anche tutte le altre disposizioni di dettaglio dovrà quindi intersecarsi con la normativa settoriale dettata dalla recentissima Direttiva Copyright.

Avv. Alessandro La RosaAvv. Maria Giorgia Mazzilli

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