Avv. Francesca Frezza
Una lavoratrice dipendente di Poste Italiane s.p.a. dopo essere stata sottoposta ad un procedimento disciplinare veniva licenziata senza che l’azienda desse riscontro delle giustificazioni che il dipendente aveva tempestivamente presentato nel termine previsto dal CCNL ma che erano pervenute in un momento successivo.
Il lavoratore adiva il Tribunale di Roma che rigettava la domanda con sentenza confermata in sede di appello dalla Corte di Appello che riteneva che nessun concreto pregiudizio era stato subito dal lavoratore che comunque aveva fatto pervenire tardivamente le proprie giustificazioni.
La Corte di Cassazione con sentenza del 17 dicembre 2018 n. 32607 ha respinto il ricorso della società precisando che ai fini dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il principio del contraddittorio è essenziale per l’esercizio del potere disciplinare per la realizzazione del quale è sufficiente che il lavoratore nel termine di cinque giorni dalla ricezione degli addebiti presenti le proprie giustificazioni non richiedendosi che entro il medesimo termine le stesse pervengano al datore di lavoro.
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