Il datore di lavoro deve garantire la salute dei lavoratori provvedendo al lavaggio e manutenzione degli indumenti forniti agli stessi

Il datore di lavoro deve garantire la salute dei lavoratori provvedendo al lavaggio e manutenzione degli indumenti forniti agli stessi
Avv. Francesca Frezza Rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare fornire indumenti ai dipendenti provvedendo al relativo lavaggio per garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni. La Corte di Appello di Cagliari accoglieva il ricorso presentato da un’azienda in riforma della sentenza di primo grado riguardante l’attività lavorativa di alcuni operatori ecologici addetti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti urbani, che in primo grado avevano visto condannare la parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento all'obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). In particolare la Corte adita aveva escluso che gli indumenti indossati dai lavoratori durante l’attività lavorativa potessero in alcun modo svolgere una funzione protettiva della sicurezza e salute del lavoratore e che pertanto non trovavano applicazione le disposizioni del Testo Unico leggi sanitarie. I lavoratori ricorrevano in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari. La Suprema Corte con sentenza n. 20206 del 25 luglio 2019, nell’accogliere il ricorso, affermava che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, e del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 15 e ss., e s.m.i.
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