Il procedimento speciale del rito lavoro è sempre demandato alla competenza del giudice del lavoro, indipendentemente dal valore della causa.
Per quanto attiene la determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., si dispone che il giudice compente sia quello nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o dove l’azienda ha la sua sede principale o la sede secondaria presso la quale è impiegato il dipendente o dove questi prestava attività lavorativa al momento in cui il rapporto è terminato.
I criteri su indicati sono tra di loro concorrenti e la norma precisa, al secondo comma, che la competenza così stabilita permane anche in caso di trasferimento o cessazione d’azienda, purché la causa sia promossa entro i sei mesi successivi dal trasferimento o dalla cessazione.
Sul punto la Suprema di Corte di Cassazione con ordinanza n. 21648 dell’8 ottobre 2020 ha, infatti, ribadito il consolidato orientamento secondo il quale: "nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. Civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sempre carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi”.
Pertanto, decorso il termine di sei mesi la causa dovrà essere presentata innanzi al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, avendo questo criterio carattere duraturo.
Il luogo in cui viene consegnato il badge equivale al luogo in cui è stato sottoscritto il contratto
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 6715 del 1 marzo 2022 ha individuato quale giudice territorialmente competente alla trattazione della causa quello del luogo in cui è sorto il rapporto, sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo gli ermellini, infatti, la mancata conoscenza del luogo in cui si è perfezionata la sottoscrizione della lettera di assunzione viene superata dalla circostanza che gli allegati, la lettera dell’informativa della privacy e della lettera di consegna del badge, indicano il luogo in cui è iniziata l’attività lavorativa.
Tale circostanza è sufficiente a fornire prova del luogo in cui è sorto il rapporto e a determinare la competenza del giudice territorialmente competente.
Avv. Nicoletta Di Lolli