I confini della critica politica

I confini della critica politica
Avv. Flaviano Sanzari La sussistenza della scriminante del diritto di critica presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, essendo ben possibile utilizzare espressioni forti per dare maggiore vigore alla manifestazione del pensiero critico, ciò a condizione che sussista un interesse sociale all'informazione, che il linguaggio non sia gratuitamente offensivo e che il nucleo del fatto storico da cui prende le mosse la critica sia vero. Principi riaffermati dalla recentissima sentenza della Cassazione Penale, n. 7340 depositata lo scorso 18 febbraio. Il contesto, nella fattispecie, è quello della critica politica, riguardando espressioni pronunciate nell’ambito di una accesa contestazione, insorta in ambito sindacale, in cui venivano addebitati al Presidente provinciale della Confederazione interessata comportamenti scorretti, che avevano dato luogo al commissariamento dell’ente e persino all’iscrizione del medesimo nel registro degli indagati per reati commessi nell’esercizio del mandato. Siffatta contrapposizione si era, poi, acuita nel corso della campagna elettorale per il rinnovo della carica, nel cui ambito le rilevate criticità erano state agitate per rimarcare l’inaffidabilità del presidente uscente. Ebbene, secondo la Cassazione proprio alla luce di simile contesto competitivo vanno interpretate le dichiarazioni censurate, tenuto conto che l’esercizio del diritto di critica consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive, al fine di potenziare l’efficacia del discorso o del testo e richiamare l’attenzione dell’interlocutore destinatario e ricordando che, con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza sul punto della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la Cassazione precisa che, anche in merito a dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, permane la necessità che quest’ultimo sia comunque sempre ancorato ad un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Per quanto riguarda, invece, la valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano invece comunque pertinenti al tema in discussione, tenuto conto anche del fatto che, in riferimento a chi esercita poteri pubblici, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l’esposizione alla critica, per la necessità che il suddetto potere sia sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell’opposizione politica che dei cittadini.
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