È lecito imporre al licenziatario l’adozione di misure restrittive che impediscano il c.d. “framing” di opere protette all’interno di siti Internet di terzi

È lecito imporre al licenziatario l’adozione di misure restrittive che impediscano il c.d. “framing” di opere protette all’interno di siti Internet di terzi
Secondo la Corte di Giustizia costituisce un atto di comunicazione al pubblico l'incorporazione su siti terzi, mediante “ framing ”, di opere protette da diritto d'autore, laddove tale pratica sia elusiva di misure restrittive imposte al licenziatario dal titolare dei diritti.

Con sentenza in data 9 marzo 2021 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata ad occuparsi di una questione avente ad oggetto il bilanciamento, nell'ambiente digitale, tra l'interesse dei titolari di diritti d'autore e diritti connessi e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti, quindi della loro libertà di espressione e d'informazione.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte nasce dall'imposizione, da parte di una società di gestione di diritti d'autore, nei confronti di un soggetto da essa autorizzato alla pubblicazione sul proprio sito Internet di alcune opere di titolarità della stessa, di adottare misure tecnologiche di protezione affinché sia impedito a terzi di incorporare su altri portali, mediante la tecnica del cd “ framing ”, le pagine del sito Internet del licenziatario contenenti tali opere.

Premesso che la risposta alla domanda se un certo tipo di imposizione possa essere considerata, alla luce dell'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, dipende da una valutazione circa la qualificabilità dell'incorporazione tramite “ framing ” in termini di “comunicazione ad un pubblico nuovo”, la Corte ha ritenuto che sia questo il caso solamente ove, per l'appunto, il titolare dei diritti si sia “premurato” di impedire o vietare tale pratica, con ciò esplicitando la propria volontà di non includere la comunicazione delle proprie opere ad un pubblico diverso (e più esteso) rispetto a quello del sito Internet su cui le stesse sono originariamente pubblicate.

Per giungere ad una tale conclusione la CGUE ha considerato, tra l'altro, che:

  • la tecnica del “ framing ” costituisce un atto di comunicazione al pubblico in quanto “ ha l'effetto di mettere l'elemento visualizzato a disposizione di tutti i utilizzatori ” del sito Internet potenziale in cui l'opera viene incorporata;
  • in linea di principio, però, “ poiché la tecnica del framing utilizza le stesse modalità tecniche di quelle già utilizzate per comunicare al pubblico l'opera protetta sul sito Internet di origine, ossia Internet, tale comunicazione non soddisfa il requisito di un pubblico nuovo ” ;
  • il pubblico è “nuovo”, tuttavia, se “ il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto sin dall'origine misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera ” in quanto, in tal caso, “ si considera che il titolare del diritto d 'autore abbia espresso la sua intenzione di subordinare la sua autorizzazione a comunicare tali opere al pubblico su Internet a condizioni che limitano il pubblico di tali opere ai soli utenti di un determinato sito Internet ” .

La questione pregiudiziale sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia, pertanto, è stata risolta nel senso che “ che costituisce una comunicazione al pubblico ”, ai sensi dell'art. 3, par. 1, Direttiva 2001/29/CE, “ il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing utilizzate o imposte da tale titolare. "

 

Avv. Riccardo Traina Chiarini

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