Avv. Flaviano Sanzari
Una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna (sentenza 1038 del 15 ottobre 2019) interviene a dettare le regole per la tutela dell’immagine e dell’identità digitale dei minori nei casi di esposizione mediatica tramite pubblicazione online avvenuta con il consenso di un solo genitore.
In particolare, secondo i giudici non basta il consenso di un solo genitore per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minorenni, anche se marito e moglie sono separati e se i figli sono in regime di affido condiviso.
Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un padre separato di Ravenna che, prima aveva assistito alla sfilata della figlia di tre anni in costume da bagno, accompagnata sul palco dalla madre e, poi, si era opposto alla pubblicazione delle fotografie sulla pagina Facebook del locale che aveva organizzato l’evento. Per il Tribunale, sussiste la responsabilità per fatto illecito del locale che ha pubblicato le fotografie con il solo consenso della madre, affermando così un principio che si fonda oggi anche sull’articolo 8 del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), così come coordinato dall’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101/2018, che ha previsto che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Tuttavia, nel caso di specie, ritiene il giudice che non possa essere risarcito il padre che ha contestato la pubblicazione delle fotografie della figlia minore, in quanto, avendo assistito all’evento, sarebbe potuto intervenire (ad esempio, interrompendo la sfilata) a tutela della figlia, ma così non ha fatto.
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