Con ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc del 10 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha condannato Facebook al risarcimento del danno subito da un utente dell'omonimo social network , il cui profilo era stato immotivatamente eliminato.
Il Tribunale di Bologna, con una pronuncia ricca di spunti di riflessione, ha recentemente condannato la società Facebook Ireland Ltd. al risarcimento del danno – anche per mala fede processuale, ex art. 96, cpc – nei confronti di un proprio (ex) utente, per l'illegittima cancellazione del proprio profilo da parte della titolare del famoso social network avvenuta, senza alcuna giustificazione valida – anzi, come ha potuto accertare il Tribunale, addirittura motivata da “ ritorsione ” nei confronti del medesimo utente.
Con l'ordinanza in commento, del 10 marzo 2021, emessa in esito a procedimento sommario di cognizione, il Giudice ha innanzitutto dichiarato la natura onerosa e sinallagmatica del rapporto intercorrente tra Facebook ed i propri utenti, in ragione del fatto che “ alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni ei dati personali dell'utente, a fini di raccolta pubblicitaria ”; allo stesso tempo, è stato accertato come in relazione a tale rapporto contrattuale non sia configurabile un “ diritto del gestore di recedere ad nutum, previsto che il recesso è espressamente previsto esclusivamente per l'ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente ” , con obbligo del gestore di “informare l'utente delle ragioni della rimozione ”.
Alla luce del fatto, quindi, che la resistenza non è stata in grado di addurre motivazioni a giustificazione dell'eliminazione dell'account , il Tribunale ha concluso che una tale condotta, “ in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente , e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell'art. 1218 cc ”, ulteriormente aggravata dal fatto che Facebook, già pochi giorni dopo, aveva cancellato definitivamente dai propri sistemi tutti i dati relativi all'account , con ciò ponendo in essere, oltretutto, “un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ”, ed anzi sintomatico “ di una intenzione soggettiva di provocare un danno ingiusto alla controparte ”.
Avv. Riccardo Traina Chiarini