Facebook deve vigilare sui link rimossi

Facebook deve vigilare sui link rimossi
Il Tribunale civile di Napoli Nord, con la decisione relativa al caso di Tiziana Cantone, la giovane campana morta suicida dopo la diffusione virale su Facebook di un video hard privato, spinge in avanti la soglia di tutela delle vittime da bullismo virtuale. Secondo il giudice, infatti, Facebook avrebbe dovuto impedire tutti gli «ulteriori caricamenti» dei link che contenevano il video contestato, non limitandosi alla rimozione di quelli indicati nel ricorso.

Si tratta, in sostanza, di un obbligo di vigilanza “a posteriori”, che mira a coinvolgere il fornitore di servizi di rete affinché assicuri tutela effettiva ed in tempo reale alle vittime di un illecito, come, nella fattispecie, quello costituito dalla non autorizzata diffusione delle immagini della ragazza. Il giudice, con la stessa ordinanza che ha rigettato il reclamo di Facebook Ireland, ha altresì fissato in 100,00 euro la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’ordine e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza, fino a un massimo di 10.000,00 euro.

In sostanza, pur affermando che non sussiste, per piattaforme come Facebook, un obbligo di sorveglianza preventiva sui contenuti, viene sancito un dovere di impedire ulteriori caricamenti degli stessi link di cui si è ordinata la rimozione, obbligando, quindi, i fornitori ad un monitoraggio – seppur successivo – dei contenuti caricati sui propri portali. L’affermazione di tale obbligo, in definitiva, contribuisce a chiarire gli ambiti di responsabilità dei fornitori di servizi di rete, chiamati ad attivarsi anche in questa direzione, al fine di impedire il reiterarsi di violazioni ed illeciti tramite le proprie piattaforme web.

Avv. Flaviano Sanzari

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