Avv. Daniele Franzini
Il Decreto Liquidità ha stabilito l’improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9.3.2020 e il 30.6.2020, anche in caso di richiesta avanzata dal PM.
L’unica eccezione concerne l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia domandato anche l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa.
Pertanto, i procedimenti interessati non sono semplicemente sospesi fino al 30 giugno 2020, ma saranno dichiarati improcedibili e fino a quella data non potranno essere presentati nuovi ricorsi.
Il soggetto legittimato, se ancora interessato, dovrà proporre una nuova istanza dopo il 30 giugno 2020, ma, se a questa nuova istanza fa seguito la dichiarazione di fallimento, del periodo di sospensione non si terrà conto ai fini né dell’art. 10 l. fall. (a mente del quale il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere pronunciato solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), né per la decadenza dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 69-bis l. fall.