Avv. Alessandro La Rosa
Con provvedimento collegiale del 24.6.2019, il Tribunale delle Imprese di Roma, in sede di reclamo, ha integralmente confermato la decisione del Giudice della prima fase cautelare, con cui il Giudicante aveva:
- ordinato alla società Cloudflare di cessare immediatamente la fornitura dei servizi erogati a favore di determinati siti “pirata” (che consentivano l’accesso abusivo alle opere audiovisive denominate Grande Fratello, Grande Fratello Vip, L’isola dei Famosi e Le Iene) ed in particolare dei servizi di archiviazione dei dati e di ogni ulteriore servizio che consenta il funzionamento dei predetti portali e di quelli che, pur avendo denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi soggetti gestori, nonché l’accesso agli stessi, per quanto contribuiscano alla violazione del diritto d’autore della ricorrente RTI;
- ordinato alla società Cloudflare di comunicare immediatamente alla RTI i dati identificativi richiesti e nella sua disponibilità per l’identificazione degli hosting provider e dei gestori dei detti siti “pirata” e di quelli che, pur avendo denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi soggetti gestori;
- condannato la società Cloudflare al pagamento in favore della RTI della somma di € 1.000,00 per ogni giorno in cui dovesse manifestarsi la violazione dell’ordinanza”.
- è stato confermato che la competenza giurisdizionale appartiene al giudice italiano (“Si rileva preliminarmente che, essendo controversa l’illegittima lesione dei diritti tutelati dagli artt. 78-ter e 79 della legge n. 633/1941, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in forza del criterio del forum commissi delicti stabilito dalla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, che opera anche per i Paesi non firmatari della convenzione (e quindi anche per gli Stati Uniti d'America), in quanto criterio che è stato recepito dalla legge n. 218/1995 e, pertanto, destinato ad operare oltre la sfera dell’efficacia personale della Convenzione”);
- è stato confermato che trova applicazione al caso di specie la direttiva 2000/31/CE (“il considerando 58 della direttiva comunitaria, sostanzialmente recepito all’art.1 lett d) del d.lgs. 70/2003, prevede che la direttiva non debba applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo. Inoltre la direttiva, all’art.2 (recepito nell’ art.2 del d.lgs. 70/2003) indica che deve intendersi per "prestatore stabilito": “il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore);
- è stata confermata anche la titolarità in capo ad RTI dei diritti esclusivi sui marchi registrati “Canale 5” e “Italia 1” e dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi dei programmi diffusi via internet dai siti “pirata”.
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