Avv. Vincenzo Colarocco
Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (G.U. n. 205 del 4 settembre 2018) vi è anche la possibilità di “Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali”, tema oggetto di interessanti FAQ recentemente pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.
La detta previsione, inserita all’interno delle norme transitorie, ammette il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale nell’ambito dei procedimenti che, alla data del 21 marzo 2018, non risultino ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
I soggetti che possono usufruire della definizione agevolata sono i contravventori che abbiano ricevuto, entro la data del 25 maggio 2018 (e non più tardi), o un atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della L. 689/1981, ovvero l’atto di contestazione della violazione.
Il termine per poter procedere al pagamento –la cui entità dipende dalla tipologia di violazione contestata- è di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (19 settembre 2018), pertanto il termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento è il 18 dicembre 2018.
Nel caso in cui la contestazione contenga più violazioni e il contravventore abbia intenzione di definire in via agevolata solo alcune di esse, questi dovrà inserire nella causale le violazioni per cui è effettuato il versamento. Non è obbligatorio fornire al Garante la prova del pagamento effettuato, tuttavia è consigliabile comunicare il versamento o trasmetterne copia all’indirizzo di posta elettronica “protocollo@pec.gpdp.it”.
Le somme derivanti dalla definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori saranno assegnate al bilancio dello Stato e saranno poi riassegnate, in misura del 50%, al fondo destinato a coprire le spese del Garante per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione.
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