Avv. Francesca Frezza
Ad una lavoratrice avente un diritto di prelazione all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. in forza di una graduatoria prevista da un accordo collettivo veniva negata la stipula del contratto di lavoro in ragione della sussistenza di un carico penale nel casellario giudiziario.
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il rifiuto di procedere all'assunzione; la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che riteneva che la disposizione del c.c.n.l. prevedesse tra i documenti da presentare per l'assunzione solo il certificato penale di data non anteriore a tre mesi ma non anche quello dei carichi pendenti e che l'estensione della richiesta della società (che aveva poi determinato il diniego di assunzione) non potesse essere giustificata da alcun interesse.
La Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2018 n. 19012 ha respinto il gravame della società affermando che l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori esclude indagini su fatti della vita privata. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall'art. 27 del T.U. di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), ciò anche in considerazione del principio costituzionale della presunzione d'innocenza.
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