E’ discriminatoria la diversa età massima di pensionamento prevista per le ballerine rispetto ai colleghi uomini

E’ discriminatoria la diversa età massima di pensionamento prevista per le ballerine rispetto ai colleghi uomini
Avv. Francesca Frezza Alcune ballerine classiche dipendenti di una fondazione impugnavano innanzi al Tribunale di Roma il  licenziamento intimato loro per raggiungimento dei limiti di età deducendo  che il recesso era da ritenersi illegittimo perché irrogato nonostante l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 c. 7 d.l. n. 64/2010 convertito in I. n. 100/2010 annualmente rinnovato almeno tre mesi prima del compimento dell'età secondo le prescrizioni di legge. L’art. 3 del d.l 64/100 disponeva infatti che per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che avessero raggiunto o superato l'età pensionabile, fosse data facoltà di esercitare l'opzione rinnovabile annualmente, per restare in servizio, mediante istanza da presentare all'Enpals entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione o tre dal perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini. Il giudice della opposizione, in riforma della ordinanza emessa nella pregressa fase del giudizio, accoglieva integralmente i ricorsi. Interposto reclamo avverso tale decisione dalla Fondazione Teatro dell'Opera, la Corte di Appello di Roma  respingeva il ricorso della fondazione lirico sinfonica. La Corte di Cassazione  con sentenza del 17 maggio 2018 n. 12108, disponeva un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, innanzi alla Corte di Giustizia,  in ordine alla conformità dell'art. 3 comma 7 d.l. n. 64/2010 convertito in L. 100/2010, ai principi di non discriminazione (per ragioni di genere) fra uomini e donne quale espresso dalla direttiva 2006/54 e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europa all’esito del rinvio dichiarava che l'art. 14 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, era ostativo ad una normativa nazionale che introduceva per i ballerini una diversa età di pensionamento. La Cassazione ritenuto che la decisione della Corte di Giustizia non richiedesse ai fini della sua applicazione di sollevare una questione di costituzionalità della norma interna ha respinto il ricorso della fondazione.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori