Divieto di stabilizzazione ope iudicis per i lavoratori delle società in house

Divieto di stabilizzazione ope iudicis per i lavoratori delle società in house
Per le società “in house” sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. Il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica.
Il caso

Una lavoratrice assunta a termine da un'azienda a capitale pubblico che gestiva il servizio idrico integrato regionale adiva il Tribunale di Perugia al fine di ottenere, previa conversione del rapporto in un rapporto, il ripristino del rapporto di lavoro.

La lavoratrice chiedeva di dichiararsi l'illegittimità della clausola relativa al termine con condanna della società a riammetterla nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 L. n. 183/10.

La decisione del Tribunale e della Corte locale di Appello

Il Tribunale di Perugia all'esito del giudizio dichiarava la nullità della clausola relativa al termine finale apposto al contratto di lavoro e, per l'effetto, dichiarava che fra le parti era sorto un rapporto di lavoro subordinato; condannava la resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo di indennizzo omnicomprensivo, una somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione.

La sentenza veniva confermata dalla locale Corte di Appello.

La società proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11 maggio 2021 n. 12421, rilevata la natura di azienda in casa della società ricorrente, ha ritenuto che il divieto di assunzione in assenza di un pubblico concorso trovi applicazione anche nei casi di accertamento giudiziale del rapporto di lavoro.

La Corte ha ritenuto infatti che la necessità di assunzioni tramite concorso derivi dall'obbligo stabilito dalla legge 133/08 che impone a dette aziende, equiparate ad enti pubblici, di adottare misure che stabiliscano i criteri e le modalità del reclutamento.

La Suprema Corte precisa sul punto che la disposizione in esame non è volta a porre limiti alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Costo. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

 

Avv. Francesca Frezza

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