Diritto di critica e Facebook

Diritto di critica e Facebook
Avv. Flaviano Sanzari Diritto di critica ampio per chi pubblica post satirici sui social network. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza n. 3148/2019, si è occupata di una pagina Facebook con un titolo ironicamente allusivo a una celebre guida sui ristoranti di qualità, dove gli utenti potevano segnalare i peggiori locali di una città siciliana e dintorni. Su questa pagina, un utente aveva pubblicato un finto volantino di un ristorante della città, che pubblicizzava la vendita di pasta con l’indicazione di prezzi esorbitanti. Per questo, nonché per i commenti successivi in cui, tra l’altro, apostrofava il titolare del locale come «truffatore», l’uomo era stato condannato per diffamazione dai giudici di merito. Al contrario, discostandosi dalla giurisprudenza che ha ormai equiparato, a questi fini, l’ambiente digitale ai tradizionali mezzi di comunicazione – essendo stato ormai chiarito che anche la pubblicazione di un’offesa su Facebook può integrare illecito diffamatorio – la Cassazione, in questo caso, ha affermato che ricorre un’ipotesi di libero esercizio del diritto di critica, capace di dare giustificazione alla condotta apparentemente diffamatoria, ritenendo di non poter sanzionare quelle che ha definito mere coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, in quanto espressioni proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta legittima che si è inteso manifestare. Quanto ad eventuali inesattezze, la Cassazione ha precisato che a carico di chi pubblica un post su un social non si possono porre oneri informativi analoghi a quelli gravanti su un giornalista professionista, ma si deve tener conto della diversità tra le due figure per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto.
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