Diritto di cronaca, la verità e la continenza della notizia escludono il danno

Diritto di cronaca, la verità e la continenza della notizia escludono il danno
Sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica giudiziaria di cui all'articolo 21 della Costituzione, nel caso in cui il giornalista rispetti i limiti della verità oggettiva della notizia, della pertinenza e della continenza. Lo ha ribadito anche il Tribunale di Firenze, con la recente sentenza n. 517/2017. Nella fattispecie – relativa alla pubblicazione di un articolo online su un’inchiesta penale in tema di sicurezza sul lavoro, che aveva portato all’emissione di misure cautelari nei confronti degli indagati – Il Tribunale ha accertato come l'articolo incriminato avesse rispettato tutti i limiti «esterni» del diritto di cronaca previsti dalla giurisprudenza. Quanto alla verità oggettiva della notizia, l'articolo si è basato fedelmente sugli atti delle autorità giudiziarie, senza alcun intervento manipolatorio da parte del giornalista. Quanto alla pertinenza, la rilevanza sociale è data dal fatto che si tratta di reati particolarmente gravi perché riguardanti la sicurezza del lavoro e, in quanto tali, di sicuro interesse per la comunità. Quanto alla continenza, «la indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza», ovvero «la correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse» è data dal fatto che l'articolista ha riportato fatti di cronaca giudiziaria senza alludere a sentenze di colpevolezza già pronunziate e senza alcuna modalità espressiva trasmodante rispetto alla verità oggettiva.
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