Diritto all’oblio, la Corte UE si schiera a fianco di Google

Diritto all’oblio, la Corte UE si schiera a fianco di Google
Avv. Flaviano Sanzari Se il diritto all’oblio debba o meno avere confini nazionali o comunitari è una questione attualmente all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-507/17. Il Conseil d’État francese, chiamato a decidere sul diritto a ottenere la deindicizzazione di link riguardanti l’interessato da tutte le versioni di Google disponibili nel mondo, sospendendo il giudizio, ha infatti formulato tre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia, richiedendo sostanzialmente un’interpretazione autentica dell’ambito di applicazione dello stesso diritto sancito in prima battuta proprio dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza Google Spain. Al momento, stando alle conclusioni (comunque non vincolanti) formulate dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue Maciej Szpunar, il gestore di un motore di ricerca non sarebbe tenuto, allorché accolga una richiesta di deindicizzazione, ad effettuare tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore affinché, indipendentemente dal luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca in base al nome del richiedente, i link controversi non compaiano più. Partendo dal presupposto che le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla presente fattispecie non regolano espressamente la questione della territorialità della deindicizzazione, l’avvocato generale ritiene occorra effettuare un bilanciamento del diritto fondamentale all’oblio con il legittimo interesse del pubblico ad avere accesso all’informazione ricercata: ove si ammettesse una deindicizzazione mondiale, le autorità dell’Unione europea non sarebbero in grado di definire e determinare il diritto a ricevere informazioni, e ancor meno di effettuarne un bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della protezione dei dati e alla vita privata. Ciò a maggior ragione in quanto siffatto interesse del pubblico ad avere accesso ad un’informazione varierà necessariamente da uno Stato terzo all’altro. Al contempo, l’avvocato generale sottolinea invece che, una volta che sia stato accertato il diritto a una deindicizzazione all’interno dell’Unione, il gestore di un motore di ricerca deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una deindicizzazione efficace e completa, a livello del territorio dell’Unione europea, incluso mediante la cosiddetta tecnica del «blocco geografico» a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato all’interno di uno Stato degli Stati membri, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente Internet che effettua la ricerca.
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