La Direttiva Copyright (n. 790/2019): art. 17 (Parte II)

La Direttiva Copyright (n. 790/2019): art. 17 (Parte II)
Il §3 dell'art. 17 chiarisce il regime di responsabilità applicabile ai prestatori di servizi online e il rapporto tra tale regime e quello previsto per gli hosting passivi dall'art. 14 della direttiva e-commerce.

Nella parte I di questo approfondimento sull'art. 17 della direttiva 790/2019/CE ci siamo occupati delle finalità perseguite dal legislatore comunitario con tale norma, della definizione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online , e della relazione tra tali operatori e il diritto di comunicazione al pubblico. In questa sede analizzeremo quali conseguenze giuridiche derivano dal fatto che tali prestatori di servizi online compiano atti di comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore.

La questione viene chiarita dal § 3 della norma in esame e, ancor prima, dal considerando 65 della medesima direttiva:

“Quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili di atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non dovrebbe applicarsi alla responsabilità derivante dalle disposizioni della presente direttiva sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”.

Come è noto, nell'ottica di promuovere l'allora nascente mercato online , l'articolo 14 della direttiva e-commerce introduceva il cd regime di safe harbor per l'hosting provider neutro e passivo, per il quale sono previste delle mitigazioni della responsabilità civile per il contenuto illecito caricato dagli utenti, a condizione che esso non abbia avuto “ effettiva conoscenza ” della natura illecita dei detti contenuti o che, non appena a conoscenza di tali fatti, abbia agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso .

Con l'art. 17, §3, della direttiva 2019/790/UE, invece, in sostanza viene recepito l'insegnamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE e si chiarisce una volta per tutte che tali operatori, nel consentire agli utenti della rete il libero accesso ad opere protetti, compiono atti giuridicamente rilevanti per il diritto d'autore. Di conseguenza essi dovevano ottenere ex ante un'autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza. In mancanza di una tale autorizzazione, il provider sarà dunque direttamente responsabile anche per le condotte dei propri utenti, proprio come se fosse stato esso stesso a porre in essere la condotta illecita. Sarà dunque lo stesso providera rispondere degli atti di comunicazione al pubblico posti in essere dagli utenti.

 

Avv. Alessandro La Rosa

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