Digital Single Market

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Avv. Alessandro La Rosa La proposta di modifica alla direttiva Servizi Media Audiovisivi. La Commissione Europea, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, ha presentato recentemente una proposta di direttiva volta a modernizzare il quadro legislativo europeo in materia di fornitori di servizi media audiovisivi. La proposta di direttiva interviene a modifica della Direttiva 2010/13/UE (Direttiva sui servizi di media audiovisivi – “Direttiva SMA”), apportando significativi cambiamenti. Alla base dell’intervento, l’individuazione del ruolo di nuovi attori nel settore dei media audiovisivi quali le piattaforme per la condivisione di video online (cd. video sharing platforms, VSP), che consentono agli utenti di guardare e condividere video caricati (ma molto spesso non “creati”) dagli utenti stessi su internet. La proposta di direttiva tiene conto anche dell’evolvere di nuovi modelli di business, come il video-on-demand (VOD) che sempre più si sta affiancando alla tradizionale offerta televisiva lineare. La proposta prevede, inoltre, l’obbligo per gli Stati membri di introdurre misure finalizzate alla tutela dei minori e contro l’incitamento all’odio e alla violenza nel contesto delle piattaforme di condivisione video online, tendenzialmente tramite il metodo della co-regolamentazione. In ogni caso, agli Stati è preclusa l’introduzione, in capo ai gestori delle VSP, di un obbligo generalizzato di monitoraggio dei contenuti trasmessi, restando ferme le previsioni della Direttiva e-commerce in materia di responsabilità degli internet service provider. E’ altresì esclusa la possibilità di introdurre misure più stringenti nei confronti delle piattaforme di video sharing rispetto a quelle previste dalla direttiva. La disposizione non viene però estesa anche agli altri servizi regolati dalla Direttiva SMA (TV e VOD), per i quali dunque l’armonizzazione rimane parziale. La proposta della Commissione introduce delle disposizioni dirette ad avvicinare la disciplina delle trasmissioni televisive a quella del video-on-demand. Così si uniforma la disciplina dedicata alla tutela dei minori, che troverà applicazione sia alle trasmissioni televisive che al video-on-demand e, allo stesso tempo, si prevede per i servizi VOD l’obbligo di destinare alle opere europee una quota pari ad almeno il 20% dei loro cataloghi. La detta proposta introduce, inoltre, l’eliminazione dei limiti orari di affollamento pubblicitario, con l’introduzione di un limite pari al 20% della fascia oraria 7-23 e l’eliminazione del divieto di spot isolati; quanto all’interruzione pubblicitaria dei film sono ritenuti ammissibili break pubblicitari ogni 20 minuti. Tra le principali criticità rilevabili nel testo si segnala l’implicita affermazione che le VSP non hanno responsabilità editoriale anche quando svolgono attività di organizzazione dei contenuti (caricati dagli utenti). Inoltre non pare congruo che si affidi alle VSP la determinazione delle “misure” da adottare in concreto nell’organizzazione del materiale, sulla base di una non meglio specificata “co-regolamentazione”. In buona sostanza in capo alle VSP sarà configurabile solo l’obbligo di apprestare misure per impedire che determinati contenuti possano nuocere ai minori o per proteggere gli utenti da contenuti di incitamento all’odio o alla violenza, ma nulla viene previsto per una tutela effettiva dei diritti d’autore sulle opere audiovisive. La proposta, lungi dall’introdurre previsioni di garanzia per l’effettività di un level playing field tra i vari stakeholder, appare dunque votata ad introdurre uno speciale regime di esenzione di responsabilità a favore delle video sharing platforms. L’escamotage è stato quello di non intervenire direttamente sulla direttiva e-commerce e di introdurre nella proposta di modifica della Direttiva AVMS una nuova categoria “tipica” di ISP (le VSP appunto) cui non solo andranno applicate le limitazioni di responsabilità previste per i fornitori di mero hosting passivo (oltre al divieto dell’obbligo generale di sorveglianza previsto dagli artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE) ma nei cui confronti sembrerebbe esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilità editoriale anche rispetto ai contenuti “organizzati” direttamente dalle VSP.
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