Avv. Flaviano Sanzari
E’ legittimo il sequestro preventivo, nel rispetto del principio di proporzionalità e ricorrendo i requisiti del fumus e del periculum, di un sito web o di una pagina telematica (nella specie, di una pagina Facebook), per mezzo dei quali è stata commessa diffamazione,
Sequestro che avviene tramite l’imposizione al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, dell’oscuramento di una risorsa elettronica o l’impedimento dell’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 70/2003.
La equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico, in particolare, consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.
Sulla scorta di questa motivazione, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recentissima sentenza n. 21521 del 15 maggio 2018, ha respinto il ricorso di alcuni indagati per il delitto di diffamazione, ed ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo tramite oscuramento delle pagine Facebook attribuite agli indagati medesimi (mediante la quali gli stessi avevano pubblicato video e commenti offensivi della reputazione altrui).
La Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che le forme di comunicazione telematica come blog o social network (tra cui rientra Facebook), le mailing list, le newsletter, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma online, poiché rientrano nei generici siti internet, non sono oggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa.
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