Diffamazione, la verità dei fatti riguarda il nucleo centrale della notizia

Diffamazione, la verità dei fatti riguarda il nucleo centrale della notizia
Avv. Flaviano Sanzari Con la sentenza n. 60 del 2 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, V Sez. Pen., ha escluso la diffamazione per alcuni giornalisti ed il loro direttore in relazione ad un articolo relativo al caso della valutazione di una partecipazione societaria che doveva essere acquisita da un ente pubblico. Per i giudici, i giornalisti, pur avendo posto in essere inesattezze su aspetti del tutto marginali, hanno dato una notizia vera, evidenziando l’enorme ed inspiegabile divario tra le valutazioni della suddetta partecipazione, espresse in un breve arco di tempo dai commercialisti incaricati, ribadendo così il principio per cui, ai fini della sussistenza del requisito della verità della notizia, è essenziale che sia vero (oltre che di interesse generale) il nucleo centrale dei fatti oggetto dell’articolo giornalistico, non rilevando eventuali errori ricadenti su aspetti laterali. La Corte ha avuto altresì modo di osservare che, nella fattispecie, i giornalisti avevano anche compiuto ulteriori indagini, esaminando il bilancio della società, concludendo che chi affronta il difficile compito di apprezzare una partecipazione societaria (i commercialisti) non può ignorare il valore della stessa come inserito nel bilancio della società. Né si può pretendere che i cronisti procedano all'analisi dei criteri applicati dai periti
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