Diffamazione, la veridicità dei fatti è incontestabile se non impugnata

Diffamazione, la veridicità dei fatti è incontestabile se non impugnata

Nelle ipotesi di diffamazione la veridicità dei fatti riportati diventa giudicato intoccabile se chi si ritiene diffamato contesti in giudizio esclusivamente la sussistenza dell'interesse pubblico ai fatti riportati e la continenza delle espressioni utilizzate.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28499 depositata lo scorso 8 novembre, con cui si è definitivamente chiusa una vicenda che vedeva contrapposti un'azienda chimica del mantovano ed una cittadina attiva politicamente nella zona, la quale con una lettera pubblicata su 'La nuova ecologia' (la rivista di Legambiente) aveva criticamente fatto rilevare l'utilizzo di formaldeide all'interno di prodotti pubblicizzati sulle sue pagine. La lettera parlava genericamente di emissioni nell'ambiente di componenti pericolosi e non di immissioni inquinanti, sottolineando comunque che quanto usciva dai camini delle fabbriche in questione non poteva ritenersi benefico.

Avv. Flaviano Sanzari

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