Diffamazione su Facebook: non si applica la Legge Stampa

Diffamazione su Facebook: non si applica la Legge Stampa
Secondo la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 4873/2017), la diffamazione su Facebook non può essere equiparata a quella sulla stampa, anche se raggiunge potenzialmente un pubblico più vasto e, pertanto, alla stessa non è possibile applicare la relativa aggravante prevista dal codice penale. In particolare, afferma la Cassazione che i social network (e, nel caso in questione, Facebook, uno dei più utilizzati) sono “mezzi di pubblicità”, in grado di aumentare in maniera indefinita la diffamazione, ma senza per questo poter essere considerati “stampa”. Nella fattispecie, un 60enne catanese aveva diffamato via Facebook un terzo. Il giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto che non si potesse configurare la diffamazione aggravata a mezzo stampa, ma solo la diffamazione aggravata dal “mezzo di pubblicità” (ossia, il social network), con una decisione che aveva comportato il dimezzamento della pena edittale. La Procura aveva fatto ricorso, ma la Cassazione ha sostanzialmente confermato la tesi del gip, escludendo, in tal caso, l’applicabilità della legge 47/1948 (Legge Stampa), che prevede una pena da 1 a 6 anni di carcere per la diffamazione aggravata dall’essere compiuta a mezzo stampa. In realtà, la decisione si inserisce in modo coerente nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale in atto sul punto, tanto che già nel 2015 le Sezioni Unite della Cassazione si erano pronunciate, affermando che, pur accettando una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa, si possono in esso ricomprendere senz’altro le testate giornalistiche online, ma non è possibile allargare ulteriormente il concetto, fino a ricomprendere anche i nuovi media, vale a dire blog, forum e social network. Per ora, quindi, la diffamazione via Facebook, secondo la Cassazione, rimane una sorta di diffamazione “attenuata”.
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