Diffamazione attraverso Facebook e Instagram, portata territoriale dell’ordine di rimozione

Diffamazione attraverso Facebook e Instagram, portata territoriale dell’ordine di rimozione
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 giugno 2020, si è pronunciato sulla legittimità di un'ordinanza cautelare che, in accoglimento del ricorso di un manager diffamato dall'ex compagna attraverso le piattaforme dei social network Instagram e Facebook, ordinava alle suddette società la rimozione di tutti i contenuti contestati, a livello mondiale.
L'hosting provider

Il Tribunale ha dapprima inquadrato Instagram e Facebook quali hosting provider, inquadrabili nella disciplina del D.Lgs. N. 70 del 2003, art. 16 - a mente del quale l'hosting provider risponde ove non abbia immediatamente rimosso i contenuti illeciti comunicati al pubblico tramite i propri servizi o abbia continuato a pubblicarli, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sia a conoscenza legale dell'illecito, anche a causa della comunicazione del titolare dei diritti;
  2. possa ragionevolmente constatare l'illiceità dell'altrui condotta, conformemente al canone della diligenza professionale;
  3. si possa attivare utilmente a tutela di tali contenuti protetti, in quanto sufficientemente a conoscenza dei materiali illeciti da rimuovere.
Principio di proporzionalità

Con riferimento alla portata territoriale dell'ordine di rimozione delle informazioni oggetto di ingiunzione, il Tribunale, citando le conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 4.6.2019, nella causa C-18/18, ha affermato come “ il giudice di uno Stato membro possa, in teoria, statuire sulla rimozione delle informazioni, manifestamente illecite, diffondere a mezzo Internet a livello mondiale. Tuttavia, come condivisibilmente sottolineato dall'Avvocato generale nelle richiamate conclusioni, "a causa delle differenze esistenti fra le leggi nazionali, da un lato, e la tutela della vita privata e dei diritti della personalità da esse previste, dall'altro, e al fine di rispettare i diritti fondamentali ampiamente diffusi ,un siffatto giudice deve adottare piuttosto un atteggiamento di autoimitazione .

Estensione territoriale

Con riferimento quindi all'estensione territoriale di tale rimedio, in applicazione del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di contenuti pubblicati , delle caratteristiche del soggetto denigrato (il quale non svolge alcun ruolo pubblico) e dell'autore delle pubblicazioni (la ex compagna del ricorrente) e delle espressioni utilizzate (che in più parti fanno riferimento a vicende dal carattere privato, legato, ad esempio, alla sua volontà di non riconoscere il figlio), il Tribunale ha ritenuto che l'ordine di rimozione fosse idoneo a garantire una tutela effettiva senza necessità di estensione a tutto il mondo. Dovendosi pertanto effettuare la rimozione con riferimento ai soli Stati Europei.

Determinazione della domanda

Rispetto al merito dei commenti oggetto di contestazione, il Tribunale ha altresì rigettato la domanda volta ad ottenere la rimozione dei contenuti " che rimandino direttamente e indirettamente al nostro assistito recando i nomi allo stesso riconducibili ", in quanto indeterminata , sul presupposto che " l' accoglimento della stessa porterebbe ad un'inammissibile censura preventiva rispetto a contenuti che, in modo lecito, ben potrebbero contenere osservazioni o critiche legittime rivolte nei confronti del ricorrente”.

 

Avv. Ginevra Proia
 
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