Avv. Flaviano Sanzari
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22184 del 5 settembre scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale e del suo avvocato contro una sentenza che li condannava al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti di un condomino (nella fattispecie, una società).
Il difensore dell’amministratore, con la sua approvazione, aveva inviato una serie di lettere a vari enti locali contenenti, tra l’altro, la comunicazione che il condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali. A parere della Corte d’Appello, la comunicazione, anche se vera, integrava un illecito diffamatorio, nonché una violazione del diritto alla riservatezza, ai danni del condomino, in quanto lo raffigurava come un soggetto inadempiente alle suddette obbligazioni pecuniarie, notizia lesiva del suo grado di affidabilità commerciale (trattandosi di una persona giuridica).
La Cassazione ha condiviso la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ha affermato l’inesistenza delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e del diritto di esercizio del diritto di difesa, in assenza del relativo accertamento da parte del giudice del presupposto di fatto. Quanto alla libera manifestazione del pensiero, non risulta accertata che nella fattispecie vi sia stata la manifestazione di un’opinione, ma solo l’invio di missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto.
L’amministratore, inoltre, deve sempre tutelare la privacy dei condòmini con riferimento ai dati sensibili, quali l’inadempimento al pagamento delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale.
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