La dichiarazioni e garanzie del venditore nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie

La dichiarazioni e garanzie del venditore nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie
All'interno del contratto di compravendita delle partecipazioni societarie non possono mancare le cosiddette “dichiarazioni e garanzie”, clausole con cui il venditore (e altresì l'acquirente) deve incorrere in un fedele resoconto di tutte le informazioni ei documenti necessari a concludere al meglio il deal.

Perché le garanzie in aggiunta alla due diligence

Nell'ambito delle operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie l' investitore – pare “naturale” – vuole essere a conoscenza su i fatti e i dettagli relativi oggetto della sua compravendita. Si porrà delle domande , che potrebbero non trovare una risposta nella due diligence , quali ad esempio: ci sono contenzioso minacciati e/o pendenti sulla società target? Sono stati depositati regolarmente i bilanci? Tutte le tasse sono state pagate correttamente? Ed è qui che subentrano le garanzie, con cui, il venditore “rappresenta” all'acquirente, dichiara e garantisce che ciò che asserisce corrisponde (o dovrebbe corrispondere) a verità. Qualora le dichiarazioni e le garanzie non fossero veritiere, l'acquirente potrebbe avere il diritto di recedere dall'accordo prima della data del closing notarile, ovvero, se la transazione si fosse già conclusa, potrebbe avere diritto ad un indennizzo.

Le rappresentanze e le garanzie vengono garanzie autonome

Le dichiarazioni e garanzie rappresentano uno dei cuori di ogni contratto di cessione di partecipazioni societarie, spesso oggetto di lunghe e complesse negoziazioni tra le parti.

Stanti le limitate garanzie accordate dal Codice Civile all'oggetto diretto della compravendita (appunto le partecipazioni), laddove le parti non prevedano espressamente delle garanzie specifiche ed autonome rispetto a quelle codicistiche, l'acquirente si troverebbe “scoperto” in caso –per esempio- di consistenza patrimoniale diversa da quella rappresentata dal venditore.

Si può, pertanto, affermare che la disciplina codicistica delle garanzie tendenzialmente non permette al venditore di tutelarsi dai potenziali  danni subiti del compratore nel caso in cui la situazione patrimoniale o finanziaria della società sia diversa da quella immaginata dal compratore. Le garanzie negoziate dalle parti appropriatamente, vertenti sui beni e sulla consistenza della società target , coprono proprio queste zone di “ombra” e sono, dunque, un elemento a cui l'investitore non dovrebbe mai rinunciare.

Le garanzie legali e le garanzie commerciali

Mentre l'ordinamento del common law distingue tra le dichiarazioni ( rappresentazioni ) e le garanzie ( garanzie ), il nostro ordinamento considera le garanzie in maniera generica, facendo tuttavia una distinzione interna tra le garanzie legali e quelle cosiddette business. Le prime si manifestano all'oggetto del contratto, dunque ricomprendono tutte le dichiarazioni del venditore volte a garantire la proprietà delle azioni , come l'assenza di eventuali pegni o pignoramenti, nonché la liberabilità delle medesime, o anche l'assenza di clausole di gradimento.

Le garanzie aziendali , invece, afferiscono al patrimonio sociale rappresentato dalle partecipazioni oggetto della compravendita, alla sua consistenza. Esse possono riferirsi alla situazione patrimoniale o reddituale della società nel suo complesso, come ad esempio la cosiddetta garanzia di bilancio , o a singole voci, come ad esempio le garanzie sui crediti , sulle immobilizzazioni, sui contratti in essere, sulle controversie pendenti, o le garanzie reddituali.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Teresa Cacciapaglia

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