Decreto ingiuntivo e fallimento

Decreto ingiuntivo e fallimento
Avv. Daniele Franzini Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza del 3 settembre 2018 n. 21583. Come noto, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'articolo 647 c.p.c. Tale funzione consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Pertanto, qualora tra l’emissione del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva sopravvenga il fallimento, il creditore non potrà servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del proprio credito, ma quest’ultimo dovrà essere oggetto di rituale accertamento. Pertanto, il credito potrà essere ammesso al passivo solo in base ad una valutazione circa gli elementi probatori – con esclusione del decreto ingiuntivo – forniti dal creditore.
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