Definitività del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità pregiudizievoli

Definitività del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità pregiudizievoli
Il decreto di trasferimento sul bene oggetto di espropriazione che ordina la cancellazione dei gravami pendenti sul bene medesimo è titolo sufficiente al trasferimento immediato del bene libero da pesi a prescindere dal decorso del termine previsto per l’opposizione. La ha stabilito la Cassazione Civile, Sez. Unite, con la sentenza n.  28387 del 14.12.2020.
Il caso sottoposto all’esame della Corte

La debitrice esecutata contestava l’illegittimità del decreto di trasferimento del bene oggetto della procedura esecutiva con particolare riferimento alla trascrizione del medesimo che a suo dire avrebbe dovuto avvenire una volta decorso il termine di venti giorni per l’opposizione.

La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Sondrio respingeva le doglianze della debitrice ritenendo che il decreto di trasferimento costituisca titolo idoneo alla trascrizione immediata, e che il Conservatore non fosse obbligato a verificare previamente la notifica del medesimo al debitore ai fini del decorso dei termini per l’eventuale opposizione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto dalla debitrice esecutata, ha ritenuto che l’estinzione dei gravami pendenti sul bene debba avvenire con la sola pronuncia del decreto di trasferimento e che la definitività dello stesso debba essere ritenuta ex se indipendentemente dal decorso dei termini  per l’opposizione.

In ragione di ciò il Conservatore dovrà attenersi alla mera trascrizione del provvedimento non avendo alcun potere di inficiarne o differirne l’immediata efficacia. La Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: il decreto di trasferimento immobiliare implica il trasferimento immediato del bene nella disponibilità dell’aggiudicatario libero da pesi e gravami, siano essi iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, privilegi, sequestri conservativi, con conseguente obbligo degli Uffici deputati alla cancellazione immediata dei medesimi indipendentemente dal decorso dei termini per l’opposizione.

Avv. Daniele Franzini e Avv. Michela Chinaglia

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