Danno alla persona: il restyling romano e le riforme in cantiere

Danno alla persona: il restyling romano e le riforme in cantiere
Il Tribunale di Roma il 6 aprile scorso ha reso noto l'aggiornamento delle proprie tabelle di liquidazione del danno alla persona, adeguate (rispetto alla versione precedente) secondo l'incremento dell'indice Istat.

Si tratta, quindi, di una revisione minimale per la cosiddetta “tabella romana”, che fornisce parametri di liquidazione del danno non solo biologico, ma anche per la componente del danno legata alla sofferenza connessa alla menomazione subita dalla vittima primaria, nonché per il risarcimento del danno ai congiunti per la lesione o la rottura definitiva del rapporto parentale. Come noto, essa offre un criterio di liquidazione (sostanzialmente alternativo a quello assai più affermato elaborato dal tribunale di Milano e in uso in quasi tutti i tribunali dello Stato) che vede la sua diffusione nel tribunale capitolino e in aree limitrofe (non invece presso la Corte di appello di Roma, che in molte decisioni l’ha disapplicata).

La nascita di queste tabelle capitoline avvenne nel 2011, quasi per reazione a quelle decisioni della Suprema Corte di Cassazione che, di contro, elevarono il sistema “milanese” a parametro nazionale congruo e condivisibile, nell'ottica di arginare proprio la diversificazione dei criteri liquidativi diffusi alle diverse latitudini del Paese. Proprio infatti nel 2011 la Suprema Corte di Cassazione – in due notissime sentenze che rientrano a pieno titolo tra i pilastri del nostro moderno sistema di liquidazione del danno alla persona – diede alla tabella milanese la “patente” di tabella unica nazionale di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale (le sentenze nn. 12408 e 14402 del giugno 2011).

In tali decisioni, la Corte rilevava la incongruenza di una realtà nazionale che prevedesse diversi sistemi di calcolo del danno alla persona in ragione solo del luogo di radicamento della causa, di fatto screditando le tabelle locali elaborate negli anni da molti tribunali dello Stato, convogliandole tutte verso la tabella milanese, ritenuta la più congrua e conforme ai dettami della Cassazione. La giurisprudenza affermatasi da allora affermò il primato milanese sulla semplice considerazione che i suoi criteri ermeneutici erano già di fatto condivisi dalla stragrande maggioranza dei tribunali dello Stato e che, per tale essenziale ragione, meglio di altre tabelle si prestassero a delimitare il fenomeno della parcellizzazione dei risarcimenti e del così detto “forum shopping ”, assai diffuso all'epoca: la scelta, ove possibile, del tribunale più “generoso” per radicare la causa. Tuttavia, tale dichiarato primato non ha interrotto in questi anni l'intendimento dei giudici capitolini, seguiti, a distanza di pochi anni, dai giudici del Tribunale di Venezia, che hanno emanato un proprio sistema risarcitorio del tutto affrancato sia a quello milanese che a quello del Tribunale di Roma.

Ciò detto, la revisione in commento è in effetti una buona occasione per fare un punto e un aggiornamento sulla evoluzione del risarcimento del danno alla persona nel nostro ordinamento, tra provvedimenti normativi emanati o in fieri, pronunciamenti giurisprudenziali e, appunto, diffusione dei criteri tabellari dei tribunali dello Stato tutt'altro che congruenti fra loro. In questo preciso momento storico, oltre alla vigenza contemporanea di tre tabelle elaborate da tre diversi Tribunali dello Stato, registriamo l'approvazione al Senato del cosiddetto Ddl “Concorrenza” (ora tornato all’esame della Camera dei Deputati), il quale contiene la riscrittura degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni e dei sistemi di liquidazione del danno alla persona nel ristretto settore della Rc auto e della Rc sanitaria (in forza dell'articolo 7 della legge n. 24 del 2017), realtà che tuttavia assorbono gran parte della casistica giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno da lesione del bene salute. Il testo approvato al Senato nella seduta del 3 maggio 2017 contiene il disegno di legge d'iniziativa del Governo e denominato «Legge annuale per il mercato e la concorrenza».

Non minor importanza riveste la vicenda parlamentare relativa al disegno di legge “Bonafede”, di recente ribattezzato “Turco”, per effetto della approvazione (in prima lettura alla Camera del Deputati) di un emendamento sostanziale introdotto da detto ultimo relatore. Tale provvedimento, se approvato, introdurrebbe elementi importanti nel nostro sistema risarcitorio, con l'originale ambizione di riscrivere il testo dell'articolo 2059 c.c., ma, soprattutto, con il reale intendimento di codificare le tabelle di Milano come parametro normativo e con l’intento, quindi, di superare la realtà dei Tribunali dello Stato, che, come detto, presenta ancora forti resistenze all’applicazione della tabella meneghina.

Avv. Flaviano Sanzari

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