Corte di Giustizia Europea: la piattaforma di condivisione di contenuti è responsabile delle violazioni dei suoi utenti

Corte di Giustizia Europea: la piattaforma di condivisione di contenuti è responsabile delle violazioni dei suoi utenti

Il 14 giugno ca, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-610/15 , ha deciso una controversia tra la Stichting Brein, una fondazione che protegge gli interessi dei titolari del diritto d'autore e la Ziggo BV nonché la XS4ALL Internet BV, fornitori di accesso a Internet, relativamente ad alcune domande presentate dalla Stichting Brein e dirette a far ingiungere alle due società di blocco i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma di condivisione online «The Pirate Bay» (in prosieguo: la «piattaforma di condivisione online TPB»).

La Corte Suprema olandese aveva sottoposto il caso alla CGUE ponendo la seguente domanda: " se si configura una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], ad opera del gestore di un sito Internet ove sul sito in parola non si trovano opere protette, ma esiste un sistema (...) con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro in tal modo di reperire e caricare e scaricare le opere protette". La decisione è di particolare rilievo per diversi motivi ma soprattutto perché, in prospettiva comparatistica, alcuni fissati dal Giudice Europeo risultano essere in piena sintonia con la più recente giurisprudenza italiana e in particolare, con la recentissima sentenza n.2833/2017 del 28.4.2017 della Corte d'Appello di Romasul caso RTI c. Break Media ( già commentata qui ).

La CJUE, come i giudici di Roma, nel valutare il grado di coinvolgimento della piattaforma di condivisione di contenuti TPB nell'attività di comunicazione al pubblico degli stessi –oltre a valutare se, nella fattispecie, sussistessero le condizioni per poter affermare l'esistenza di un atto giuridicamente rilevante di “comunicazione” e di un “pubblico nuovo”- ha rilevato che nel caso in esame i gestori della piattaforma online in oggetto non si limitavano a una mera attività tecnica e dunque neutra di gestione dei dati immessi dagli utenti.

Infatti, la piattaforma provvede a indicizzare i file torrent , di modo che le opere a cui taliI file torrent rinviano possono essere facilmente localizzati e scaricati dagli utenti della suddetta piattaforma di condivisione. Inoltre, dalle osservazioni presentate alla Corte emergono che la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie , a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un'opera sia inserita nella categoria adatta. Inoltre detti amministratori provvedono ad eliminare i file torrent obsoleti o errati e filtrano in maniera attiva determinati contenuti (cfr. paragrafi 36, 37, 38, 39 della decisione).

Peraltro, specifica la Corte, “ non si può contestare che la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, sono realizzati allo scopo di trarne profitto, dal momento che tale piattaforma genera, come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte, considerevoli introiti pubblicitari (cfr. paragrafo 46). Tale attività, continua il Giudice europeo, non realizza una “mera fornitura” di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione, ai sensi del considerando 27 della direttiva 2001/29. Bensì, costituisce una chiara condotta attiva del provider costituente atto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tale ragionamento ricorda molto quello fornito dal giudice d'appello nel già richiamato caso ( RTI c. Break Media ).

Infatti, anche in quell'occasione il giudice italiano aveva ritenuto che l'attività svolta dal provider Break Media non poteva ritenersi limitata alla sola fornitura di un supporto tecnico per consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale; ma tale attività era “ risultata ben più complessa ed articolata di una attività di tipo neutro, automatico e meramente tecnico , tenuto conto delle pluriarticolate attività svolte dal provider nella gestione dei contenuti immessi sulla propria piattaforma digitale”. Più nel dettaglio, il primo giudice romano, aveva chiarito che tale attività di gestione si concretizzasse proprio nell'attività di indicizzazione e catalogazione dei contenuti, oltre che allo sfruttamento degli stessi a fini economici.

Negli stessi termini si è già espresso lo stesso Tribunale delle Imprese di Roma con sentenza 14279/2016 del 15 luglio 2016 sul caso RTI c. Megavideo ( già commentata qui ): anche in tale occasione i giudici romani avevano rilevato che detta piattaforma di condivisione non aveva un comportamento agnostico rispetto ai contenuti caricati dagli utenti sulla base di attività di ottimizzazione e catalogazione dei contenuti effettuata direttamente dai gestori della stessa. Perfettamente allineato a un raccontomotivazione è anche il Tribunale delle Imprese di Milano, con le due note sentenze RTI c. Italiaonline ed RTI c. Yahoo! : in entrambi i casi i giudici milanesi avevano rilevato la presenza di un diretto coinvolgimento delle piattaforme di condivisone dei contenuti nella violazione dei diritti autorali di RTI, tra l'altro, sulla base di attività di catalogazione ed indicizzazione dei video di RTI abusivamente pubblicati nonché per l'esistenza di uno sfruttamento economico degli stessi su base pubblicitaria.

 

Avv. Alessandro La Rosa

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