Condomino moroso. Ingiunzione

Condomino moroso. Ingiunzione
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate, a nulla rilevando l’eventuale omessa convocazione alle riunioni assembleari.

L’omessa convocazione è un vizio invocabile con l’impugnazione della deliberazione, non potendo tale motivo di annullabilità, formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione. Il condomino moroso, pertanto, deve  pagare la somma portata dall’ingiunzione per spese di riscaldamento, anche se ha conosciuto i criteri di riparto solo con la notifica del decreto ingiuntivo oppure non è stato convocato dall’assemblea e ciò in quanto non ne ha impugnato le decisioni.

Lo ha stabilito il Tribunale di Verbania con la sentenza n. 601 del 30.11.2018.

Avv. Daniele Franzini

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