Condominio. Atto di precetto

Condominio. Atto di precetto
Avv. Daniele Franzini La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che riveste la carica di amministratore del detto condominio, non può ritenersi idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio, essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto quanto il rappresentante degli obbligati. Ne segue il difetto di legittimazione del medesimo a proporre opposizione iure proprio solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5151 del 21 febbraio 2019. L’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un giudizio nell’ambito del quale unico legittimato attivo è il soggetto contro cui l’esecuzione è minacciata, mentre unico legittimato passivo è il creditore che ha intimato il precetto. Poiché l’amministratore ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., il precetto relativo a titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio deve essere notificato all’amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale ove in esso esistano appositi locali in cui è svolta l’attività gestoria. Se dalla relata di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio e il notificante non dimostri la sussistenza in capo al notificato dei poteri rappresentativi del condominio, la notificazione è da ritenersi affetta da nullità, da far valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., fatta salva la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del condominio correttamente rappresentato dall’amministratore in carica.  
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