Condannato al risarcimento del danno per diffamazione per aver dato dell’«imbianchino» a un pittore di professione via social

Condannato al risarcimento del danno per diffamazione per aver dato dell’«imbianchino» a un pittore di professione via social
Avv. Flaviano Sanzari Questa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila (sentenza 1888/2019 del 18.11.2019). La vittima, ovvero il pittore, anche esperto d’arte e studioso, aveva appena ricevuto un incarico di consulenza per un piccolo Comune. La voce dell’incarico si era sparsa in città e sulla pagina Facebook di un candidato consigliere comunale non erano mancate le osservazioni a dir poco critiche. Tra queste, quella del fratello dell’ex sindaco del paese, che aveva appunto apostrofato il pittore come «imbianchino», «agorafobico» e «ritrattista rionale». Per i giudici d'appello non era tanto l’aggettivo «agorafobico» ad essere offensivo, quanto il termine «imbianchino», evidentemente usato in modo dispregiativo perché rivolto a un pittore di professione «ingiustamente e gratuitamente paragonato a chi usa la vernice per affrescare le abitazioni». La sentenza è interessante per la puntuale indicazione dei criteri per la quantificazione del danno in casi di diffamazione. Vengono presi in considerazione otto diversi parametri: la notorietà dell’autore della diffamazione; la carica pubblica o ruolo sociale ricoperto dalla vittima; l’eventuale reiterazione della condotta; la gravità dell’offesa nel contesto in cui è inserita; la diffusione del testo diffamatorio; lo spazio delle frasi diffamatorie; l’eventuale risonanza mediatica; l’intensità dell’elemento soggettivo. Ancora più interessante è l’applicazione, da parte della Corte, della Tabella dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornata al 2018, per la liquidazione del danno da diffamazione, attraverso la quale ha riconosciuto la diffamazione di tenue gravità e liquidando il danno nell’importo di 3000 euro, considerata più che altro la notorietà del diffamato.
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