Concorso in diffamazione per il blogger che non rimuove un commento offensivo

Concorso in diffamazione per il blogger che non rimuove un commento offensivo
Con sentenza depositata in data 1.12.2022, la Corte di Cassazione, Sezione V, Penale, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Messina di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il reato di diffamazione nei confronti del gestore di un blog, consistita nel consentire che venisse pubblicato e permanesse all’interno di quest’ultimo il commento di un utente non identificato, nel quale erano accusati di vicinanza alla mafia una società ed i suoi esponenti.
Sulla diffamazione aggravata e sul titolo di imputazione di responsabilità

Secondo le motivazioni della Corte, si può contestare all'amministratore di un blog il reato di diffamazione con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, previsto dall’art. 595 c.p., comma 3, in quanto “soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi [..] idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente”. La Corte ha così confermato il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 12546 dell’8.11.2018, dep. 20.3.2019 Rv. 275995) secondo cui il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. Si è quindi chiarito che, in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta, qualora l'autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore.

Esclusa la posizione di garanzia il reato è attribuibile a titolo di concorso

Esclusa la posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l'evento in capo all'amministratore di blog, non essendo investito il blogger di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano, si è delineata la possibile attribuibilità della diffamazione a titolo di concorso, individuato nella consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul blog dello scritto diffamante.

Quanto alla individuazione delle persone offese, anche in assenza di indicazioni nominative, è sufficiente che queste siano ugualmente individuabili ed individuate per l'attività, o per altri riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, oppure evincibili dalle concrete circostanze, sia pure da parte di un numero limitato di persone.

Avv. Ginevra Proia

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