Comunicazioni obbligatorie: il Collegio Sindacale e la Consob

Comunicazioni obbligatorie: il Collegio Sindacale e la Consob
La comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla Consob riguarda tutte le irregolarità che vengano riscontrate nell’esercizio della sua attività di vigilanza, senza poter selezionare discrezionalmente quali debbano essere comunicate.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez II Civ., n.25336 /2023, in accoglimento del ricorso della Commissione contro la decisione della Corte d’Appello di Torino che aveva accolto l’opposizione, avverso una delibera Consob, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale di una SpA, sanzionati ciascuno con 25 mila Euro, per non aver segnalato la sottoscrizione, da parte dell’Amministratore delgato, di obbligazioni di altra società in situazione di conflitto di interesse.

Le motivazioni della Suprema Corte

Secondo la Corte, il Collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (art.149 TUF), con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza di tali doveri informativi (art. 193 TUF).

Nel caso di specie, il difetto di segnalazione del potenziale conflitto di interesse rappresentava un’irregolarità dell’operazione, rilavante ai sensi dell’art. 150 TUF, secondo cui “Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento”. Tale irregolarità, rappresentata dalla carenza della relazione informativa da parte dell’Amministratore delegato, è perciò da comunicare alla Consob ai sensi dell’art. 149, co. 3, TUF.

Gli obblighi del collegio sindacale

In definitiva, "la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F. ("Il collegio sindacale comunica....le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione" - ndr), riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza, perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla Consob e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione. L'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il sostantivo irregolarità non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla Consob la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla Consob una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza".

In altre parole, è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale dei sindaci in ordine alla rilevanza della irregolarità che, se riscontrata, va senz’altro segnalata alla Commissione. Ha errato, dunque, la CA quando ha escluso l’antigiuridicità della omessa comunicazione da parte del collegio sindacale della relazione informativa da parte dell’Amministratore delegato, ritenendola completa.

Avv. Paola Cattorini

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