Comitato Europeo dei Diritti Sociali: punti fermi in materia di licenziamento del lavoratore e di sanzioni per il licenziamento illegittimo

Comitato Europeo dei Diritti Sociali: punti fermi in materia di licenziamento del lavoratore e di sanzioni per il licenziamento illegittimo
Con due distinte decisioni del 31 gennaio 2017, complaints n. 106/2014 e 107/2014 entrambe nei confronti della Finlandia, il Comitato europeo dei diritti sociali (Ecsr), nell’interpretare l’articolo 24 della Carta sociale europea, ha stabilito importanti punti fermi in materia di licenziamento del lavoratore e di sanzioni per il licenziamento illegittimo.

Il Comitato, si è pronunciato a seguito di un ricorso collettivo promosso dalla Finnish Society of Social Rights, che aveva lamentato la violazione dell’art. 24 della Carta in relazione alle disposizioni nazionali finlandesi che prevedevano, da un lato, le condizioni per intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, dall’altro lato, la responsabilità datoriale in caso di recesso illegittimo. L’art. 24 della Carta sociale europea prevede, infatti, il diritto ad una tutela in caso di licenziamento ed enuncia tre principi: causalità del licenziamento, congruità dell’indennizzo spettante al lavoratore illegittimamente licenziato e impugnabilità del provvedimento davanti ad un organo imparziale.

In questa pronuncia, il Comitato europeo dei diritti sociali – che già aveva in via generale affermato in passato che l’indennizzo per il recesso illegittimo deve essere «of a high enough level to dissuade the employer and make good the damage suffered by the employee» – ha specificato che, ai sensi della Carta, ai dipendenti licenziati senza giustificato motivo deve essere concesso un adeguato indennizzo o altro adeguato rimedio. È ritenuta adeguata compensazione quella che include: - il rimborso delle perdite economiche subite tra la data di licenziamento e la decisione del ricorso; - la possibilità di reintegrazione; - la compensazione ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere il datore di lavoro e risarcire il danno subito dal dipendente («compensation at a level high enough to dissuade the employer and make good the damage suffered by the employee»).

Ne deriva che, in linea di principio, qualsiasi limite risarcitorio che precluda una «compensation» commisurata alla perdita subita e sufficientemente dissuasiva è in contrasto con la Carta. Nella specie, la legislazione finlandese prevedeva il limite di 24 mesi di retribuzione quale limite massimo al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. In tale contesto, il Comitato rileva che il limite massimo dell’indennizzo previsto dalla legge può portare a situazioni in cui risarcimento attribuito non è commisurato alla perdita subita: ne deriva che il «plafonnement» dell’indennità integra una violazione dell'art. 24 della Carta. Tali decisioni si ritiene possano essere particolarmente rilevanti anche per il nostro sistema “Rumors”, infatti, lasciano intendere che una simile iniziativa possa essere assunta anche nei confronti dell’Italia con riferimento alla disciplina in materia di licenziamenti introdotta dal c.d. Job Act.

Avv. Francesca Frezza

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