Lo scorso 24 aprile l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la bozza finale sulle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifica la determinazione da parte degli Istituti cedenti del valore dell’esposizione del synthetic excess spread (SES).
La bozza è stata trasmessa alla Commissione per l’adesione e in seguito verrà sottoposta al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Il documento di RTS è stato elaborato in conformità al CRR, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/558 (nell’ambito del Capital Markets Recovery Package), che incarica l’EBA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come gli enti cedenti devono determinare il valore dell’esposizione.
Nell’ambito delle transazioni di cartolarizzazione il margine positivo sintetico “synthetic excess spread” si riferisce alla parte del differenziale tra l’interesse ricavato dall’emittente di un titolo e il costo di finanziamento delle obbligazioni emesse.
Nello specifico, l’excess spread sintetico viene indicato contrattualmente dall’istituto cedente e può essere un importo fisso o un importo variabile, in funzione del reddito delle esposizioni cartolarizzate o dell’ammontare delle stesse in ciascun periodo futuro.
Ai fini del calcolo del valore dell’esposizione di una posizione cartolarizzata il Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, individua le componenti che il valore dell’esposizione di un excess spread sintetico deve includere. Tra queste, l’importo calcolato sulla base dei proventi delle esposizioni cartolarizzate rilevato dall’originator nel proprio conto economico.
Ebbene, le Tecniche di regolamentazione (RTS) divulgate dall’EBA stabiliscono la metodologia che gli istituti dovranno utilizzare per calcolare il valore del SES e le informazioni che devono essere comunicate agli investitori, contribuendo ad istituire un quadro prudenziale più sensibile al rischio nel settore della cartolarizzazione sintetica.
Il documento, inoltre, propone politiche e procedure che i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per garantire che gli investitori siano adeguatamente informati e che la valutazione del rischio di credito sia chiara e trasparente.