Fusione per incorporazione: diversificazione tra azioni ordinarie e di risparmio

Fusione per incorporazione: diversificazione tra azioni ordinarie e di risparmio
Nell’ambito della fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve essere calcolato partendo dal presupposto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della società incorporata.
La pronuncia della Corte di Cassazione

Con sentenza del 20 aprile 2020, n. 7920, la Corte di Cassazione, sez. I, ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale è ammissibile la diversificazione, in sede di concambio, dei valori delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della società incorporata.

Secondo la Corte, sono gli amministratori a dover stabilire il rapporto di cambio tenendo conto della diversa consistenza dei diritti connaturati alle due categorie di azioni. Il valore delle azioni di risparmio, infatti, dipende sia dai diritti di natura patrimoniale che dai diritti di natura amministrativa conferiti dalle stesse e possono, dunque, avere un valore inferiori rispetto alle azioni ordinarie. Anche il valore delle azioni di risparmio può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli.

Il caso

Nel caso di specie, la parte ricorrente lamentava che il rapporto di cambio fosse stato definito attribuendo alle azioni di risparmio un valore diverso, e quindi inferiore, rispetto a quello assegnato alle azioni ordinarie. Questo avrebbe portato ad una ingiustificata alterazione, in senso peggiorativo, del valore della propria partecipazione nella società incorporata, soprattutto in relazione al diritto all'utile di esercizio e al diritto alla quota in sede di liquidazione.

Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza impugnata avrebbe disatteso la prescrizione in base alla quale le azioni devono essere di eguale valore. In particolare, pur essendo pacifico che ad azioni di categorie diverse corrispondono diritti diversi, non potrebbe attribuirsi alle azioni un valore differente, stante la loro natura di capitale sociale.

Il rapporto di cambio, però, dipende dalla discrezionalità tecnica degli amministratori, essendo influenzato non solo da valutazioni di carattere economico, ma anche da fattori diversi.

In ogni operazione di fusione per incorporazione si tratta infatti di stabilire il numero delle azioni della società incorporante che vanno assegnate ai soci dell'incorporata, ai quali verranno annullate le azioni inizialmente possedute. Anche se l'art. 2348 c.c., comma 1, prevede che le azioni "devono essere di eguale valore", infatti, il comma 3 dello stesso articolo riconosce, implicitamente, che le azioni possano attribuire diritti diversi.

Conclusioni 

La Corte ha quindi respinto il ricorso ritenendo senz'altro ammissibile la diversificazione, in sede di concambio, dei valori delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della società incorporata.

Avv. Andrea Bernasconi

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